Tribunale di Venezia, 3 settembre 2026: coesione familiare senza requisito biennale
Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 3 settembre 2026, ha affrontato il rapporto tra il ricongiungimento familiare e il rilascio del permesso per coesione familiare di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 286/1998.
La controversia nasce dal diniego opposto dalla Questura di Padova a una cittadina colombiana, coniugata con un cittadino straniero regolarmente soggiornante per studio. L'Amministrazione aveva applicato il requisito di due anni di soggiorno legale previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, introdotto dal decreto-legge n. 145/2024.
Il punto interpretativo. Secondo il giudice, la disciplina della coesione familiare non richiama il requisito biennale che il legislatore ha previsto per il ricongiungimento. Non è dunque legittimo trasferire automaticamente tale condizione da un istituto all'altro.
La sentenza tiene conto anche della convivenza, dell'inserimento sociale e lavorativo, della gravidanza e delle cure sanitarie. Si tratta di una decisione di merito, non di un principio definitivamente consolidato dalla Cassazione, ma la distinzione fra le due procedure offre una precisa argomentazione per istanze e contenziosi.
Fonte: Testo e segnalazione della sentenza, Melting Pot, 2 ottobre 2026.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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