Tribunale di Venezia: la vulnerabilità va rivalutata durante tutto il procedimento
Il Tribunale di Venezia, con decreto del 30 settembre 2026, ha ribadito che la vulnerabilità del richiedente protezione non può essere valutata una sola volta all’inizio del procedimento.
Elementi di tratta, violenza, trauma o particolari esigenze procedurali possono emergere progressivamente durante l’audizione, attraverso certificazioni successive o grazie a elementi che inizialmente non erano visibili.
Quando ciò accade, l’Amministrazione deve rivalutare la compatibilità della procedura scelta con la nuova situazione emersa. La precedente classificazione non può cristallizzare il caso.
Il principio è particolarmente rilevante nelle procedure accelerate e di frontiera, dove tempi ridotti e organizzazione standardizzata possono entrare in tensione con la necessità di garantire un esame effettivo della vulnerabilità.
Per la difesa, è quindi essenziale documentare tempestivamente ogni elemento nuovo e chiedere espressamente una rivalutazione delle garanzie procedurali quando il quadro personale cambia.
La regola operativa è chiara: la vulnerabilità è una condizione dinamica e il procedimento deve essere capace di adeguarsi a ciò che emerge nel tempo.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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