Visti e segnalazioni Schengen: la motivazione del diniego secondo TAR Lazio n. 10641/2026

Il TAR Lazio, Roma, sentenza n. 10641 del 9 giugno 2026, affronta un diniego di visto per lavoro nel quale l’amministrazione aveva richiamato l’obiezione di un altro Stato Schengen.

La presenza di un’informazione ostativa non elimina le garanzie procedimentali. L’interessato deve poter conoscere le ragioni essenziali del rifiuto e lo Stato che ha formulato l’obiezione, nei limiti del quadro europeo applicabile, così da comprendere come esercitare la tutela giurisdizionale.

La motivazione ha un ruolo sostanziale: consente di individuare il fatto e il presupposto normativo del diniego, nonché di valutare eventuali errori, informazioni non aggiornate o rimedi esperibili. Il controllo del giudice deve poter riguardare la concreta applicazione delle regole Schengen.

Il caso conferma l’esigenza di coordinare sicurezza dei confini e garanzie individuali. Il precedente deve essere utilizzato dopo acquisizione del testo integrale, verificando natura della segnalazione, tipo di visto e dispositivo effettivamente pronunciato.

Fonte di ricognizione: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/rassegne/rassegna-di-giurisprudenza-italiana/ammissione-e-soggiorno

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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