Un recente provvedimento con cui il Tribunale di Trieste, nel procedimento instaurato ex art. 19 ter e art. 5 d.lgs 150/2011 avverso il diniego di protezione speciale richiesta direttamente al Questore, ha concesso la sospensiva.
La Questura aveva negato il permesso sulla base del parere negativo della CT, motivato da necessità di tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica. Il giudice ha concesso la sospensiva valorizzando il fatto – allegato nel ricorso – che il richiedente nel procedimento penale in corso: “(…) ha richiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova ed è in attesa dell’elaborazione del programma di trattamento della competente UDEPE; ritenuto quindi che, anche alla stregua del certificato del casellario giudiziario prodotto (dal quale non risultano precedenti penali a suo carico) il provvedimento impugnato non si giustifichi alla luce dell’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica; ritenuta, alla luce di quanto esposto, la sussistenza di gravi e circostanziate ragioni per la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ritenuta altresì la sussistenza di un pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato“.
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