27 GIUGNO 2022
Il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento nel C.P.R. di Ponte Galeria di un cittadino tunisino, il quale aveva presentato domanda di asilo all’interno del medesimo Centro.
Il Tribunale ha escluso che la domanda potesse essere aprioristicamente considerata come strumentale e dilatoria, ritenendo rilevante l’evoluzione della situazione socio-politica tunisina nonché sottolineando che, al momento dell’ingresso all’interno del C.P.R., l’unico accertamento sanitario svolto aveva avuto ad oggetto l’assenza di sintomi riconducibili a patologie infettive, mentre difettava una valutazione sulle condizioni di salute – fisica e mentale – del trattenuto (il quale aveva alle spalle un tentativo di suicidio).
Dalla decisione emerge, in particolare, un rilievo critico nei confronti della qualificazione della Tunisia quale Paese sicuro (art. 2 bis d.lgs. 25/2008 e art. 1 decr. interministeriale 4.10.2019) nonché una censura del mancato accertamento circa la compatibilità dello stato di salute dello straniero con la privazione della sua libertà personale mediante trattenimento.
Nessun commento:
Posta un commento