lunedì 28 luglio 2025

T.A.R. Salerno: nessun risarcimento per il ritardo se non è provato il danno effettivo Sentenza n. 1270/2025, R.G. n. 226/2025, emessa in data 24 giugno 2025 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Terza

 T.A.R. Salerno: nessun risarcimento per il ritardo se non è provato il danno effettivo

Sentenza n. 1270/2025, R.G. n. 226/2025, emessa in data 24 giugno 2025 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Terza

Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. Salerno ha definito un ricorso proposto avverso il silenzio serbato dalla Questura di Salerno in merito a un’istanza di correzione dei dati anagrafici erroneamente riportati nel permesso di soggiorno.

Il ricorrente, cittadino tunisino, aveva segnalato alla Questura, tramite il proprio difensore, l’errata indicazione del codice fiscale e del luogo di nascita sul permesso aggiornato, sollecitando ripetutamente una rettifica. Non avendo ricevuto riscontro, aveva adito il giudice amministrativo per ottenere:
a) l’accertamento dell’illegittimità del silenzio;
b) l’ordine all’Amministrazione di provvedere mediante provvedimento espresso;
c) il risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis, L. 241/1990;
d) l’indennizzo automatico da ritardo previsto dallo stesso articolo.

Durante il giudizio, l’Amministrazione ha provveduto alla correzione richiesta, consegnando il permesso rettificato e sostenendo l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Il T.A.R. ha accolto tale eccezione limitatamente all’azione contro il silenzio, dichiarandone l’estinzione per sopravvenuto difetto di interesse.

Diversa la sorte delle domande risarcitorie e di indennizzo.

Il Collegio ha ricordato che, ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990, il risarcimento da ritardo non deriva automaticamente dal mero decorso dei termini, ma richiede la prova rigorosa del danno subito, del nesso causale e dell’elemento soggettivo della colpa o dolo dell’Amministrazione. Sul punto, è stato richiamato l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui l’onere probatorio grava integralmente sul ricorrente (Cons. Stato, Sez. II, 12 aprile 2021, n. 2960; Sez. III, 23 maggio 2025, n. 4507; Sez. VII, 21 maggio 2025, n. 4369). Nel caso di specie, il T.A.R. ha rilevato l’assenza di qualsiasi prova anche solo indiziaria circa l’effettivo danno subito, la sua entità e il collegamento causale con l’inerzia della Questura.

Parimenti infondata è stata ritenuta la domanda di indennizzo automatico da ritardo, poiché l’art. 28 del D.L. 69/2013 ha limitato l’applicabilità della norma ai soli procedimenti relativi all’esercizio di attività d’impresa. Non essendo mai intervenuta un’estensione normativa a procedimenti diversi, il T.A.R. ha dichiarato inammissibile la domanda per carenza della condizione dell’azione (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 2019/2025).

Infine, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese, evidenziando la parziale soccombenza reciproca e il fatto che parte del ritardo era dipeso da un errore del sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate.

Avv. Fabio Loscerbo

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