sabato 4 ottobre 2025

Il TAR Toscana ordina il riesame del diniego di permesso di soggiorno: la Questura deve valutare il rilascio di un diverso titolo ai sensi dell’art. 5, comma 9, T.U. Immigrazione


 Il TAR Toscana ordina il riesame del diniego di permesso di soggiorno: la Questura deve valutare il rilascio di un diverso titolo ai sensi dell’art. 5, comma 9, T.U. Immigrazione


Con la sentenza n. 1581 del 3 ottobre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso proposto contro un provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, emesso dalla Questura di Firenze, affermando un principio di grande rilievo pratico: l’Amministrazione deve valutare, in caso di domanda non accoglibile per la specifica tipologia richiesta, la possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno quando sussistano i relativi presupposti.

Il caso

Il ricorrente, studente straniero in possesso di un permesso per motivi di studio, aveva conseguito un master in Italia e successivamente presentato domanda di rinnovo del permesso. La Questura di Firenze aveva rigettato l’istanza, ritenendo che non fossero stati prodotti i documenti necessari per dimostrare l’iscrizione a un nuovo corso accademico, presupposto per il rinnovo del titolo di studio.

Il ricorrente aveva tuttavia chiarito che la sua reale intenzione era ottenere un permesso per ricerca occupazione ai sensi dell’art. 39-bis.1 del D.Lgs. 286/1998, previsto per chi completa un percorso di studi o formazione superiore in Italia. Secondo la difesa, l’Amministrazione avrebbe dovuto comprendere la volontà sostanziale del richiedente e applicare il principio di conversione del titolo di soggiorno, previsto dall’art. 5, comma 9, del Testo Unico sull’Immigrazione.

La decisione del TAR

Il TAR Toscana ha ritenuto infondate le doglianze sulla mancata traduzione del provvedimento, ma ha accolto quelle relative al difetto di istruttoria e di motivazione.

I giudici hanno ribadito che, ai sensi dell’art. 5, comma 9, T.U. Immigrazione, l’Amministrazione, quando riceve un’istanza di rinnovo o rilascio, è tenuta a valutare anche la possibilità di concedere un diverso permesso di soggiorno, qualora ne sussistano i requisiti. Nel caso concreto, la Questura avrebbe dovuto esaminare la possibilità di rilasciare un permesso per ricerca lavoro o altro titolo idoneo, tenendo conto del percorso formativo completato in Italia.

Il Tribunale ha quindi annullato il provvedimento di diniego, disponendo che la Questura riesamini l’istanza, pronunciandosi sulla spettanza o meno del permesso di soggiorno previsto dall’art. 39-bis.1 o di altra tipologia compatibile.

Il principio affermato

La sentenza riafferma un orientamento giurisprudenziale costante: l’Amministrazione non può limitarsi a respingere la domanda se il titolo richiesto non è più valido, ma deve verificare se lo straniero possieda i requisiti per ottenere un diverso permesso.
In tal senso, il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 5, comma 9, impone una valutazione d’ufficio più ampia, funzionale a evitare decisioni formalistiche che ignorino la reale posizione giuridica dello straniero.

Conclusioni

La pronuncia del TAR Toscana si inserisce nel solco di una giurisprudenza che valorizza il principio di buona amministrazione e l’effettività del diritto al soggiorno.
Il provvedimento non solo annulla un diniego fondato su un approccio meramente burocratico, ma riafferma la necessità di una valutazione sostanziale e flessibile delle istanze degli stranieri che, dopo un percorso di studio o formazione in Italia, intendono rimanere legalmente per inserirsi nel mercato del lavoro.


Avv. Fabio Loscerbo

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