mercoledì 29 ottobre 2025

Il Tribunale di Bologna (R.G. 12832/2024) – Sentenza del 17 ottobre 2025: riconosciuta la protezione speciale a un lavoratore marocchino pienamente integrato in Italia

 Il Tribunale di Bologna (R.G. 12832/2024) – Sentenza del 17 ottobre 2025: riconosciuta la protezione speciale a un lavoratore marocchino pienamente integrato in Italia


Il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha accolto il ricorso presentato contro la Questura di Ferrara, riconoscendo il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione.

La decisione, pronunciata il 17 ottobre 2025, si fonda su un principio chiaro: l’integrazione sociale, lavorativa e familiare maturata in Italia da oltre dieci anni non può essere annullata da un singolo episodio risalente nel tempo. Il richiedente, da anni residente in Emilia-Romagna, aveva costruito un percorso di vita stabile, lavorando come metalmeccanico, partecipando a corsi di formazione e condividendo con la moglie – titolare di permesso di lungo periodo – un’abitazione acquistata con mutuo congiunto.

Il Tribunale ha valorizzato la costanza lavorativa e l’autonomia economica e abitativa del ricorrente, riconoscendo in tali elementi il consolidamento di una “vita privata e familiare” protetta dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Nel provvedimento si evidenzia che il diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato anche dall’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998, può essere limitato solo per motivi di sicurezza nazionale o ordine pubblico.

Pur in presenza di un vecchio precedente penale del 2019, per il quale il ricorrente aveva già beneficiato della sospensione condizionale della pena, il Tribunale ha escluso qualsiasi pericolosità sociale, osservando che negli anni successivi non si erano verificate nuove condanne o procedimenti pendenti.

La sentenza richiama anche i principi affermati dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 24413/2021 e Cass. n. 7861/2022), secondo cui la protezione speciale tutela non solo i legami familiari ma anche quelli lavorativi, affettivi e sociali che rendono unica la vita privata di una persona.

Rilevante anche il passaggio finale: il Tribunale ha confermato che, essendo la domanda presentata prima dell’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Cutro”, resta applicabile la disciplina previgente, la quale prevede che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale, sia rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro.

Un pronunciamento che riafferma il valore costituzionale dell’integrazione e la funzione equilibratrice della protezione speciale nel sistema italiano, chiamato a bilanciare l’interesse pubblico con i diritti fondamentali della persona.

Avv. Fabio Loscerbo

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