"Osservatorio Giuridico dell'Immigrazione", diretto dall'Avv. Fabio Loscerbo, è un blog dedicato all'analisi delle normative, giurisprudenza e politiche sull'immigrazione. Offre articoli e commenti su temi come protezione internazionale, ricongiungimenti familiari e permessi di soggiorno, con un focus su aggiornamenti legislativi e giuridici. Uno spazio per approfondire e comprendere le dinamiche migratorie con rigore e chiarezza.
venerdì 21 novembre 2025
New on TikTok: Titolo dell’episodio: Trasferimenti Dublino e obblighi informativi: il Tribunale di Roma annulla il trasferimento in Slovenia (Ruolo Generale 37474 del 2025) Buongiorno, sono l’avvocato Fabio Loscerbo e questo è un nuovo episodio del podcast “Diritto dell’Immigrazione”. Oggi analizzo un provvedimento del Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, depositato il diciotto novembre duemila venticinque, relativo al procedimento iscritto al Ruolo Generale 37474 dell’anno 2025. Il decreto riguarda l’impugnazione della decisione dell’Unità Dublino del Ministero dell’Interno che aveva disposto il trasferimento del richiedente in Slovenia. Il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando il mancato rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli quattro e cinque del Regolamento Dublino numero seicentoquattro del duemila tredici. Il punto centrale è il colloquio personale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del trenta novembre duemila ventitre, ha stabilito che il colloquio è una garanzia essenziale: deve essere svolto prima della decisione, deve avvenire in una lingua comprensibile, in condizioni di riservatezza, e deve consentire al richiedente di esporre elementi individuali rilevanti. Inoltre, lo Stato deve redigere una sintesi scritta contenente almeno le principali informazioni fornite nel corso dell’incontro. Nel procedimento in esame, questa sintesi non risultava esistere. Il modulo messo agli atti riportava soltanto le generalità del richiedente e il suo domicilio, senza alcun riferimento al contenuto del colloquio. In queste condizioni il colloquio deve considerarsi non validamente svolto, con la conseguenza automatica dell’annullamento della decisione di trasferimento. Lo ha ribadito la giurisprudenza della Corte di Giustizia e, più di recente, quella della Corte di Cassazione. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che non fosse possibile sanare la violazione mediante un’audizione davanti al giudice, poiché ciò avrebbe compromesso la celerità dell’intero sottoprocedimento Dublino. La conseguenza è che l’Italia deve essere considerata competente a valutare la domanda di protezione internazionale. Ci sentiamo nel prossimo episodio del podcast “Diritto dell’Immigrazione”.
https://ift.tt/2UxbeWo Titolo dell’episodio: Trasferimenti Dublino e obblighi informativi: il Tribunale di Roma annulla il trasferimento in Slovenia (Ruolo Generale 37474 del 2025) Buongiorno, sono l’avvocato Fabio Loscerbo e questo è un nuovo episodio del podcast “Diritto dell’Immigrazione”. Oggi analizzo un provvedimento del Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, depositato il diciotto novembre duemila venticinque, relativo al procedimento iscritto al Ruolo Generale 37474 dell’anno 2025. Il decreto riguarda l’impugnazione della decisione dell’Unità Dublino del Ministero dell’Interno che aveva disposto il trasferimento del richiedente in Slovenia. Il Tribunale ha accolto il ricorso, rilevando il mancato rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli quattro e cinque del Regolamento Dublino numero seicentoquattro del duemila tredici. Il punto centrale è il colloquio personale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del trenta novembre duemila ventitre, ha stabilito che il colloquio è una garanzia essenziale: deve essere svolto prima della decisione, deve avvenire in una lingua comprensibile, in condizioni di riservatezza, e deve consentire al richiedente di esporre elementi individuali rilevanti. Inoltre, lo Stato deve redigere una sintesi scritta contenente almeno le principali informazioni fornite nel corso dell’incontro. Nel procedimento in esame, questa sintesi non risultava esistere. Il modulo messo agli atti riportava soltanto le generalità del richiedente e il suo domicilio, senza alcun riferimento al contenuto del colloquio. In queste condizioni il colloquio deve considerarsi non validamente svolto, con la conseguenza automatica dell’annullamento della decisione di trasferimento. Lo ha ribadito la giurisprudenza della Corte di Giustizia e, più di recente, quella della Corte di Cassazione. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che non fosse possibile sanare la violazione mediante un’audizione davanti al giudice, poiché ciò avrebbe compromesso la celerità dell’intero sottoprocedimento Dublino. La conseguenza è che l’Italia deve essere considerata competente a valutare la domanda di protezione internazionale. Ci sentiamo nel prossimo episodio del podcast “Diritto dell’Immigrazione”. https://ift.tt/8Wmnk5c
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