sabato 15 novembre 2025

Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e onere probatorio sui mezzi di sussistenza

 Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e onere probatorio sui mezzi di sussistenza

Abstract
La decisione del Tribunale Amministrativo Regionionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, depositata il 31 ottobre 2025 (R.G. 821/2024 e 822/2024), offre un’occasione di approfondimento sui criteri applicativi degli articoli 4, 5 e 26 del Testo Unico Immigrazione e dell’articolo 13 del DPR 394/1999, con particolare riferimento alla dimostrazione dei mezzi di sussistenza nei procedimenti di rinnovo del titolo per lavoro autonomo. Il giudice amministrativo conferma l’impostazione tradizionale: il requisito reddituale deve essere attuale, effettivo e documentalmente comprovato nella fase procedimentale, mentre gli elementi sopravvenuti rilevano solo se già esistenti e conoscibili dall’Amministrazione al momento della decisione.


L’analisi della sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, depositata il 31 ottobre 2025, impone di cogliere subito il fulcro del ragionamento giuridico: la centralità del requisito dei mezzi di sussistenza nel sistema del soggiorno per lavoro autonomo e la natura rigorosa dell’onere probatorio in capo allo straniero richiedente il rinnovo.

Il quadro normativo presenta una coerenza interna che il giudice valorizza con precisione. L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 286/1998 subordina l’ingresso dello straniero alla disponibilità di risorse economiche adeguate; l’articolo 5, comma 5, condiziona il rinnovo al permanere dei requisiti previsti per il rilascio; l’articolo 13 del DPR 394/1999 richiede la dimostrazione di un reddito da fonti lecite sufficiente al mantenimento proprio e dei familiari conviventi. L’articolo 26 del TUI, specificamente dedicato al lavoro autonomo, integra questi elementi richiedendo un reddito superiore alla soglia per l’esenzione dalla spesa sanitaria e una sistemazione alloggiativa idonea.

La sentenza approfondisce un nodo applicativo ricorrente: la produzione documentale incompleta o tardiva. Il TAR ribadisce che la legittimità del provvedimento amministrativo va valutata in base agli elementi esistenti e conoscibili al momento dell’adozione dell’atto. Questo principio esclude qualsiasi rimessione in termini attraverso la produzione giudiziale di documenti non presenti nel procedimento, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui gli elementi sopravvenuti rilevano soltanto se già esistenti e rappresentati o rappresentabili anteriormente alla decisione.

Il Collegio si sofferma, inoltre, sulla natura del materiale probatorio fornito dai ricorrenti. Le perdite di esercizio della società, l’inattività dell’impresa e l’assenza di flussi reddituali dimostrabili hanno evidenziato una carenza strutturale della capacità economica richiesta. L’acquisto di un immobile – correttamente qualificato come indice patrimoniale privo di rilevanza reddituale – non può supplire all’assenza di entrate lecite e stabili. Ancora più significativa è la questione delle disponibilità bancarie: esse non erano state portate all’attenzione dell’Amministrazione pur essendo già nella disponibilità dei richiedenti, e non potevano quindi essere valorizzate come sopravvenienze utili ai sensi dell’articolo 5, comma 5, TUI.

La pronuncia conferma una linea interpretativa coerente: il permesso di soggiorno per lavoro autonomo presuppone la presenza di un’attività produttiva effettiva, idonea a garantire un radicamento economico reale e non meramente potenziale. Il requisito reddituale costituisce un indice imprescindibile della sostenibilità della permanenza sul territorio nazionale e della capacità del soggetto di contribuire alla vita economica e sociale del Paese senza ricorrere a forme di sostegno improprio.

Significativa è anche la ricostruzione del giudice sul ruolo del preavviso di rigetto: una volta acquisita la documentazione integrativa, l’Amministrazione non è tenuta a reiterare la comunicazione se gli elementi forniti non incidono sull’esito prefigurato. Il procedimento resta, dunque, il luogo centrale e determinante per la completezza dell’istruttoria.

In conclusione, la sentenza del TAR Lombardia riafferma la struttura tradizionale del sistema: il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo richiede un onere probatorio pieno, attuale e tempestivo, non surrogabile da prospettive future o da documentazione tardiva. L’evoluzione giurisprudenziale conferma la solidità di un modello orientato alla verifica della sostenibilità economica del soggiorno, che si inserisce nel più ampio principio di integrazione responsabile e partecipata.


Avvocato Fabio Loscerbo

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