La Cassazione civile, Prima Sezione, ordinanza n. 3045 dell'11 febbraio 2026, riguarda un cittadino afghano che aveva lavorato in una base militare italiana.
La motivazione del giudice di merito aveva attribuito peso al rilascio dei documenti di viaggio. Secondo la ricognizione del Massimario, tale circostanza non esaurisce la valutazione del rischio di persecuzione futuro.
L'accertamento richiede una prospettiva prognostica fondata sulla vicenda individuale e sulle informazioni aggiornate sul Paese di origine. Non è indispensabile aver già subito persecuzioni per allegare un timore fondato.
La decisione mette in luce i limiti delle inferenze automatiche: un documento amministrativo può essere un elemento probatorio, non una conclusione necessaria sulla sicurezza del ritorno.
Il provvedimento integrale non è stato acquisito direttamente; l'analisi si limita al principio riportato dall'Ufficio del Massimario.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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