Secondo il TAR Marche, l'errore dell'anagrafe non può giustificare senza istruttoria il diniego di cittadinanza

Secondo il TAR Marche, l'errore dell'anagrafe non può giustificare senza istruttoria il diniego di cittadinanza

La sentenza del TAR Marche, sezione I, 10 ottobre 2024, n. 793, affronta un tema che coinvolge il rapporto tra continuità della residenza legale e correttezza degli archivi comunali. Il caso riguarda un'istanza di cittadinanza italiana dichiarata inammissibile a causa di una temporanea cancellazione anagrafica per irreperibilità.

La questione decisa

Per la cittadinanza per residenza, l'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 91/1992 prevede, per la categoria indicata, il requisito della residenza legale decennale. Nel procedimento esaminato dal TAR, la Prefettura aveva ravvisato un'interruzione della continuità sulla base della cancellazione anagrafica. Il richiedente aveva tuttavia prodotto osservazioni dimostrando che l'annotazione era conseguenza di un errore del Comune.

Il principio espresso dalla sentenza

Secondo il TAR Marche, risultava illegittimo dichiarare inammissibile la domanda senza considerare motivatamente le osservazioni documentate dell'interessato circa l'errore anagrafico. La ricostruzione della vicenda contenuta nella relazione ufficiale del Tribunale evidenzia il nesso tra l'obbligo di istruttoria e le garanzie partecipative dell'articolo 10-bis della legge 241/1990.

Il limite del principio

Il giudice non ha affermato che qualsiasi cancellazione anagrafica sia irrilevante né che il requisito della residenza possa essere sostituito da una semplice dichiarazione personale. La specificità della controversia è nella prova dell'errore comunale e nell'omessa valutazione delle osservazioni. Lo stesso orientamento ricorda che il dovere di motivare sulle osservazioni non deve essere inteso in senso formalistico quando esse non avrebbero potuto incidere sulla decisione.

Conseguenze per le amministrazioni

La vicenda mette in evidenza il rischio di decisioni basate esclusivamente su un dato informatico apparentemente negativo. La cooperazione tra Comune e Prefettura e la verifica della causa di un'interruzione sono essenziali quando l'interessato contesta la correttezza del registro. La digitalizzazione non può trasformare automaticamente ogni anomalia degli archivi in un fatto impeditivo non contestabile.

Indicazioni operative

Il richiedente e il suo difensore dovrebbero conservare i certificati storici di residenza, gli atti relativi alla cancellazione e alla successiva reiscrizione, le comunicazioni con il Comune e la prova documentale dell'errore. Le osservazioni alla Prefettura devono spiegare con precisione il collegamento fra l'annotazione e la situazione abitativa effettiva, con documenti idonei.

La pronuncia mostra che il requisito legale resta fermo, ma l'amministrazione deve accertare correttamente i fatti dai quali lo ritiene mancante. La tutela partecipativa è particolarmente importante quando un'inesattezza amministrativa può incidere sul riconoscimento della cittadinanza.

Fonte: TAR Marche, sez. I, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793, nella relazione ufficiale del TAR Marche per l'anno giudiziario 2025. Analisi fondata sulla sintesi istituzionale della decisione; il testo integrale va consultato prima di utilizzare la pronuncia in un ricorso.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.