CGUE, causa C-198/25 Quotal: il giudice dell'asilo può decidere in modo vincolante sulla credibilità
Il ricorso contro il diniego della protezione internazionale deve consentire al giudice di esaminare realmente fatti, prove e credibilità del richiedente, senza essere vincolato alle valutazioni dell'autorità amministrativa. La Corte di giustizia, seconda sezione, con sentenza del 4 giugno 2026 nella causa C-198/25, Quotal, ECLI:EU:C:2026:447, ha precisato l'estensione dei poteri giudiziali previsti dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.
La controversia proviene dai Paesi Bassi e riguarda le conseguenze processuali del principio dell'esame completo ed ex nunc. Quest'ultima espressione non individua un semplice controllo formale di legittimità sulla decisione amministrativa: richiede che il giudice possa considerare il quadro di fatto e di diritto rilevante al momento della decisione giurisdizionale, includendo gli elementi emersi nel corso del ricorso.
La Corte ha affermato che il giudice di primo grado deve poter pronunciarsi in modo vincolante sulla credibilità delle ragioni addotte a sostegno della domanda, sulla plausibilità del timore di persecuzione o del rischio effettivo di danno grave nel Paese di origine e sulla fondatezza della richiesta di protezione. Gli Stati membri non possono limitare tale competenza in modo incompatibile con il diritto dell'Unione. Il dispositivo chiarisce perciò che il giudice non deve essere ridotto a un organo che annulla e rinvia in maniera automatica ogni qual volta si ponga un problema di valutazione dei fatti.
La questione riveste particolare importanza nei giudizi nei quali il richiedente produce documentazione ulteriore, fornisce chiarimenti sul racconto iniziale o deduce mutamenti delle condizioni del Paese d'origine. La verifica giurisdizionale richiede di confrontare tali elementi con le ragioni della decisione amministrativa e di formulare una valutazione autonoma, rispettando le regole applicabili all'onere della prova, alla cooperazione istruttoria e all'esame della credibilità.
Non sarebbe corretto leggere la pronuncia come un obbligo assoluto del giudice di riconoscere direttamente la protezione in ogni controversia. Il dispositivo riguarda la titolarità e l'effettività della competenza giudiziale, non la predeterminazione dell'esito. Anche questa decisione interpreta la direttiva 2013/32/UE e il suo utilizzo nel nuovo quadro regolamentare europeo richiede attenzione alla successione delle fonti.
Sul piano del diritto processuale dell'immigrazione la sentenza ribadisce un principio essenziale: la tutela giurisdizionale è effettiva quando il giudice dispone degli strumenti necessari per decidere sulle questioni decisive, comprese quelle di fatto, e non soltanto per verificare la correttezza esteriore dell'atto impugnato. La protezione internazionale rimane così oggetto di un accertamento individuale pieno, nell'ambito del contraddittorio giudiziale.
Fonte primaria o documentazione di riferimento: https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=312085&doclang=it
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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