Corte costituzionale n. 119/2026: illegittimo il requisito di reciprocità per gli educatori stranieri regolarmente soggiornanti

L'accesso dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti alle professioni regolamentate deve essere disciplinato nel rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza e tutela del lavoro. La Corte costituzionale, con sentenza n. 119 del 2026, decisa il 15 aprile e depositata il 3 luglio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2024, n. 55, nella parte in cui subordinava l'iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici al requisito della reciprocità anche per lo straniero regolarmente soggiornante e già abilitato a lavorare in Italia. Il giudizio traeva origine da una questione sollevata dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, nell'ambito di un contenzioso promosso da soggetti collettivi impegnati nella tutela dei diritti dei lavoratori stranieri. La condizione di reciprocità, tradizionalmente utilizzata per verificare se nello Stato di cittadinanza siano riconosciuti analoghi diritti ai cittadini italiani, era stata prevista quale requisito per l'accesso a specifici albi professionali. La questione non riguardava l'equipollenza dei titoli di studio né il possesso della qualificazione professionale: si riferiva a una condizione ulteriore applicata a soggetti già titolari di un titolo di soggiorno idoneo al lavoro. La Consulta non ha affermato che il legislatore non possa mai ricorrere a criteri di reciprocità per l'accesso a determinate attività. Ha invece verificato se tale criterio risultasse ragionevole e proporzionato nella situazione concreta regolata dalla legge n. 55/2024. L'imposizione al singolo lavoratore dell'onere di dimostrare l'assetto normativo di un altro Stato poteva tradursi in un ostacolo sproporzionato e privo di giustificazione adeguata rispetto a una persona legittimamente ammessa al mercato del lavoro italiano. Il dispositivo individua chiaramente i parametri costituzionali violati: articoli 3, primo comma, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione. La declaratoria è circoscritta al requisito di reciprocità previsto dalla disposizione censurata per le professioni considerate. Non elimina gli altri presupposti per l'iscrizione all'albo e non dispensa il richiedente dal riconoscimento dei titoli e dalle verifiche professionali previste dall'ordinamento. La ricaduta pratica riguarda le amministrazioni e gli organismi competenti a gestire gli albi, chiamati ad applicare la disposizione come risultante dalla sentenza costituzionale. La decisione mostra che l'integrazione lavorativa non può essere valutata attraverso requisiti incoerenti con la posizione giuridica individuale dello straniero regolarmente soggiornante. Il rispetto delle qualificazioni professionali rimane necessario, ma l'accesso non può essere ostacolato da una condizione giudicata costituzionalmente irragionevole. Fonte primaria o documentazione di riferimento: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/119 Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.