Corte costituzionale n. 120/2026: favoreggiamento dell'immigrazione e pene per morte o lesioni

Il contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare pone questioni particolarmente delicate quando dalla condotta derivino la morte o gravi lesioni delle persone trasportate. La Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del 2026, decisa il 20 maggio e depositata il 3 luglio, ha esaminato la disciplina sanzionatoria dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal decreto-legge n. 20 del 2023. Il giudizio traeva origine da un'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare di Siracusa, che aveva prospettato dubbi sulla ragionevolezza e proporzionalità delle pene previste dalla norma e su ulteriori aspetti della disciplina delle circostanze. Il dibattito riguardava anche la possibilità che la fattispecie potesse essere applicata a persone coinvolte nel trasporto dei migranti senza rivestire una posizione organizzativa all'interno delle reti criminali. Si tratta di una questione che richiede di distinguere la gravità dell'evento, le condotte causali e il contributo individuale di ciascun imputato. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative ai commi 1 e 3 dell'articolo 12-bis, quest'ultimo limitatamente alla specifica aggravante riguardante l'ingresso o la permanenza illegale di cinque o più persone. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative al divieto di bilanciamento delle circostanze previsto dal comma 4 e alla mancata previsione di un'attenuante generale per i fatti di lieve entità. La diversa formula decisoria è importante: l'inammissibilità non coincide con un giudizio di piena conformità costituzionale di ogni possibile applicazione delle disposizioni. Il ragionamento sulla proporzionalità considera l'elevato disvalore di condotte che espongono persone vulnerabili a pericoli estremi e producono eventi irreversibili. La tutela della vita e dell'incolumità delle persone trasportate rappresenta un interesse primario, al quale il legislatore può attribuire una protezione penale particolarmente intensa. Al contempo, l'applicazione concreta della disciplina resta affidata al giudice penale, che deve accertare elemento soggettivo, nesso causale, contributo individuale e circostanze del fatto secondo le norme applicabili. Per un corretto impiego professionale della pronuncia occorre evitare due conclusioni opposte: non è vero che la Corte abbia dichiarato incostituzionale il delitto, ma neppure che abbia escluso ogni possibile questione futura concernente profili diversi o casi specifici. Il dispositivo definisce le questioni effettivamente sollevate entro il perimetro precisato dalla decisione. Il caso ricorda infine che il diritto penale dell'immigrazione non è soltanto una disciplina di controllo delle frontiere: quando il trasporto irregolare determina la morte o il ferimento di persone, al centro dell'accertamento giudiziario si collocano beni fondamentali della persona. Il rigore sanzionatorio deve essere esaminato nell'ambito di questa tutela, senza rinunciare al principio costituzionale di responsabilità penale personale. Fonte primaria o documentazione di riferimento: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/120 Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.