La presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di una persona già trattenuta in un centro di permanenza per il rimpatrio non può determinare una zona priva di garanzie costituzionali. La Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 2026, decisa il 27 gennaio e depositata il 27 marzo, ha affrontato l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, come introdotto dal decreto-legge n. 37 del 2025, convertito dalla legge n. 75 del 2025.
Il rinvio era stato disposto dalla prima sezione penale della Corte di cassazione e riguardava il regime della permanenza nel centro quando lo straniero, già sottoposto a trattenimento in funzione dell'espulsione, presentava una domanda d'asilo e poteva essere destinatario di un nuovo provvedimento di trattenimento. L'interferenza fra due diversi titoli giuridici della restrizione della libertà esige di verificare quale autorità ne disponga la prosecuzione e attraverso quali forme venga assicurato il controllo giurisdizionale.
La Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, senza pronunciare una declaratoria demolitoria. Questo dato deve essere mantenuto distinto dalle argomentazioni della motivazione, nelle quali la Corte ha riaffermato l'applicabilità dell'articolo 13 della Costituzione a ogni forma di trattenimento amministrativo che si traduca in una privazione della libertà personale. La qualificazione amministrativa della misura non modifica il livello di protezione assicurato dalla Costituzione.
La riserva di giurisdizione impone che il provvedimento restrittivo dell'autorità di pubblica sicurezza sia sottoposto a controllo nei termini costituzionalmente prescritti. La Corte ha anche richiamato l'esigenza di un intervento legislativo volto a superare criticità di coordinamento fra la disciplina del trattenimento finalizzato al rimpatrio e quella applicabile ai richiedenti protezione internazionale. La finalità di prevenire domande d'asilo strumentali non consente di sacrificare le garanzie essenziali della libertà personale.
La sentenza offre quindi un contributo interpretativo importante, ma non può essere citata come se avesse annullato l'articolo 6, comma 2-bis. La sua utilità risiede nella distinzione fra esito del giudizio costituzionale e principi riaffermati nella motivazione. Nel contenzioso concreto restano decisive la corretta individuazione dei titoli del trattenimento, la sequenza temporale dei provvedimenti e la verifica delle convalide.
Il controllo del trattenimento è uno dei luoghi in cui il diritto dell'immigrazione incontra più direttamente il nucleo delle libertà costituzionali. La disciplina può prevedere misure amministrative incisive, ma non può trasformare il passaggio da un procedimento di rimpatrio a un procedimento d'asilo in una sospensione delle garanzie giudiziarie.
Fonte primaria o documentazione di riferimento: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/40
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.