Secondo il TAR Puglia, i registri degli eventi critici nei CPR non si sostituiscono con statistiche aggregate: trasparenza, sicurezza e controllo pubblico
Secondo il TAR Puglia, i registri degli eventi critici nei CPR non si sostituiscono con statistiche aggregate: trasparenza, sicurezza e controllo pubblico
La gestione dei Centri di permanenza per il rimpatrio pone un problema istituzionale che non può essere ridotto alla contrapposizione fra esigenza di sicurezza e diritto alla conoscenza: quali informazioni possono essere rese accessibili senza esporre le persone trattenute a indebite identificazioni e senza pregiudicare il funzionamento del centro? Il TAR Puglia, Bari, Sezione III, sentenza 22 ottobre 2026, n. 1132, affronta il problema mediante gli strumenti del diritto amministrativo e, in particolare, dell'accesso civico generalizzato.
La vicenda: un registro, non una tabella riassuntiva
La controversia trae origine dalla richiesta presentata da una parlamentare di ottenere copia del registro degli eventi critici relativo al CPR di Bari, a partire dal 1° gennaio 2026. La richiedente aveva prospettato l'oscuramento dei dati idonei a identificare le persone coinvolte. L'amministrazione, anziché consegnare copia del registro con eventuali parti oscurate, aveva comunicato informazioni in forma anonima e aggregata. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'interno aveva confermato questa soluzione con decisione del 15 maggio 2026.
La ricorrente ha contestato la sostituzione del documento richiesto con una elaborazione riepilogativa, sostenendo che la conoscenza delle annotazioni originarie, opportunamente depurate dei riferimenti identificativi, fosse funzionale al controllo sul trattamento delle persone trattenute e sulla gestione del centro. L'amministrazione ha richiamato, a giustificazione della scelta, la protezione dei dati personali e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, segnalando il rischio che alcune informazioni consentissero di riconoscere i soggetti interessati o incidessero negativamente sul contesto operativo.
La regola affermata dal giudice
Il Collegio ha accolto il ricorso. Secondo la ricostruzione ufficiale pubblicata dall'Ufficio del massimario della Giustizia amministrativa, il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego di ostensione del registro, non superato dalla trasmissione dei dati anonimi e aggregati, in assenza di elementi concreti, almeno indiziari, idonei a dimostrare il pregiudizio derivante dalla conoscenza del documento.
La ratio decidendi è circoscritta ma significativa: quando l'amministrazione invoca la riservatezza o la sicurezza per limitare l'accesso civico generalizzato, non basta enunciare una possibilità astratta di danno. È necessario individuare il pregiudizio temuto e spiegare perché le misure meno restrittive, come l'oscuramento selettivo dei nominativi e dei codici identificativi, non sarebbero sufficienti. In mancanza di tale dimostrazione, l'accesso parziale diventa la soluzione coerente con il bilanciamento prescritto dalla legge.
Il giudice non ha affermato un diritto incondizionato a conoscere dati sanitari, identità personali o informazioni che possano mettere in pericolo le persone e la gestione del centro. Ha invece escluso che gli interessi protetti possano essere evocati in modo indifferenziato per sottrarre l'intero documento al controllo pubblico.
Perché il formato del dato non è neutrale
Tra la consultazione del registro e la ricezione di un prospetto statistico vi è una differenza conoscitiva. La tabella aggregata può descrivere quante volte si sia verificata una categoria di eventi, ma non sempre consente di ricostruire la sequenza temporale, la descrizione dell'accaduto, l'intervento attivato o la coerenza delle annotazioni. Questo dato di metodo non attribuisce alcuna veridicità automatica alle registrazioni: il registro resta un documento amministrativo da esaminare criticamente. Tuttavia, esso è l'oggetto originario dell'istanza e non può essere sostituito senza adeguata giustificazione con una rappresentazione predisposta unilateralmente dall'amministrazione.
Per una politica pubblica dei rimpatri credibile, la disponibilità di informazioni verificabili rileva sotto diversi profili: monitoraggio delle condizioni di trattenimento, responsabilità nella gestione delle strutture, capacità dell'amministrazione di riconoscere le disfunzioni e valutazione degli interventi correttivi. Tutto ciò non comporta che gli episodi registrati dimostrino di per sé condotte illecite. Significa, più semplicemente, che il controllo pubblico necessita di fonti documentali sufficientemente analitiche, compatibilmente con le garanzie di riservatezza e sicurezza.
Il quadro normativo e il confine delle eccezioni
Il riferimento principale è l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, sull'accesso civico generalizzato, letto insieme all'art. 5-bis, che tutela, fra gli altri, ordine e sicurezza pubblica e protezione dei dati personali. L'accesso generalizzato non coincide con l'accesso documentale disciplinato dalla legge n. 241/1990, che presuppone un interesse qualificato. Nel modello del decreto trasparenza il problema è verificare se la diffusione del documento richiesto produca un pregiudizio concreto agli interessi protetti, e se tale rischio possa essere neutralizzato mediante un rilascio parziale.
Il TAR si colloca in un indirizzo che l'Ufficio del massimario collega anche al Consiglio di Stato, Sezione III, 23 marzo 2026, n. 2406, di conferma del TAR Lazio, Sezione I-ter, 13 novembre 2025, n. 20335. Il richiamo ai precedenti va inteso per la specifica questione del bilanciamento nell'ostensione, non come assimilazione automatica di tutti i procedimenti relativi ai CPR.
Quali ricadute per il sistema istituzionale dei CPR?
La prima conseguenza riguarda la qualità della motivazione amministrativa. Un ufficio che nega l'accesso dovrebbe indicare quali parti del registro determinano il rischio, quale interesse concreto sarebbe compromesso e perché gli oscuramenti non lo eliminerebbero. L'affermazione generica secondo cui un documento è “sensibile” non risolve questa istruttoria.
La seconda investe la governance contrattuale e documentale. Anche se il registro viene materialmente tenuto dal gestore della struttura, la sua disponibilità nell'organizzazione pubblica e la sua funzione di monitoraggio devono essere valutate ai fini degli obblighi di trasparenza. Il rapporto tra gestore, Prefettura e amministrazione centrale non può diventare, di per sé, una barriera informativa.
La terza riguarda il controllo comparato e la produzione di conoscenza. Registri redatti con criteri sufficientemente uniformi e accessibili nel rispetto della protezione dei dati possono contribuire ad analisi sulla frequenza e sulle caratteristiche degli eventi, senza trasformare episodi eterogenei in indicatori grossolani. Una valutazione seria delle strutture richiede distinguere dati verificati, interpretazioni, responsabilità accertate e ipotesi ancora da esaminare.
L'esito e il suo limite
Il TAR ha disposto l'ostensione del registro mediante accesso parziale con oscuramento selettivo, fissando, secondo la ricostruzione della pronuncia, il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Non ha giudicato in questa sede la legittimità dei singoli trattenimenti, né ha accertato responsabilità per gli eventi annotati. Ha deciso il diverso problema del diritto a conoscere il documento e della sufficienza delle ragioni opposte dall'amministrazione.
La conclusione istituzionale è netta: sicurezza e trasparenza non sono categorie che si escludono automaticamente. Una sicurezza amministrata secondo la legge richiede anche documentazione, verificabilità e motivazioni capaci di resistere al controllo del giudice. L'accesso selettivo non equivale a esporre le persone trattenute; è, al contrario, uno degli strumenti che consentono di conciliare la loro protezione con il controllo democratico dell'azione pubblica.
Fonte giudiziaria: TAR Puglia, Bari, Sezione III, sentenza 22 ottobre 2026, n. 1132, Pres. Blanda, Est. Zonno. Massima ufficiale dell'Ufficio del massimario della Giustizia amministrativa, con collegamento al provvedimento. Inquadramento normativo: artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. La massima va letta in riferimento alle circostanze della causa e non sostituisce l'analisi di singole istanze di accesso.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista;
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione;
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo;
ORCID: 0009-0004-7030-0428;
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.