Secondo il TAR Toscana, l’arretrato della Questura non sospende il diritto a una decisione

Secondo il TAR Toscana, l’arretrato della Questura non sospende il diritto a una decisione: i 90 giorni del soggiornante di lungo periodo

La digitalizzazione dell’amministrazione dell’immigrazione si misura anche dalla capacità di concludere i procedimenti. Quando una persona già titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ne domanda l’aggiornamento, il silenzio della Questura non è un semplice inconveniente burocratico: può costituire un inadempimento giuridicamente accertabile. La sentenza del TAR Toscana, Firenze, Sezione II, 26 febbraio 2026, n. 413 offre un caso particolarmente utile per distinguere la complessità istruttoria dall’obbligo di provvedere.

Una vicenda di inerzia amministrativa prolungata

Il ricorrente, titolare di un documento per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2016, aveva chiesto un aggiornamento nel luglio 2023. Pur dopo il fotosegnalamento e la presentazione dei documenti, non aveva ottenuto una determinazione conclusiva. Nel luglio 2025 aveva rinnovato e aggiornato l’istanza, anche ai fini della disciplina dell’azione avverso il silenzio, allegando documentazione lavorativa, reddituale e familiare. Seguirono ulteriori solleciti. Nel dicembre 2025 fu proposto il ricorso.

Soltanto nel gennaio 2026, a giudizio già instaurato, la Questura comunicò motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, richiamando precedenti penali e necessità di verifiche presso altre amministrazioni. L’amministrazione invocava inoltre il volume delle pratiche e osservava che il richiedente disponeva di una ricevuta utilizzabile per esercitare alcune prerogative del soggiorno.

Il principio effettivamente affermato

Il collegio ha ritenuto fondato il ricorso, applicando l’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 e la giurisprudenza sull’estensione del termine di novanta giorni anche al procedimento di aggiornamento del titolo di lungo periodo. Una volta decorso il termine senza provvedimento espresso, le verifiche ancora in corso e le difficoltà organizzative non eliminano l’illegittimità del silenzio. Neppure la comunicazione tardiva dei motivi ostativi, pervenuta dopo l’introduzione del giudizio, equivale a una decisione finale capace di cancellare l’inerzia.

Il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero dell’interno, per il tramite della Questura di Firenze, di pronunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riservandosi la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente mancato adempimento. Non ha ordinato di rilasciare il documento senza verificare i requisiti. Questa distinzione è essenziale: la tutela del tempo procedimentale non sostituisce la valutazione sostanziale che compete all’amministrazione.

Le implicazioni istituzionali

Il caso espone una tensione ricorrente. Il soggiornante di lungo periodo dispone di una posizione giuridica costruita sulla continuità del legame con lo Stato, ma l’aggiornamento documentale può restare sospeso per tempi incompatibili con la funzione di certezza che il titolo dovrebbe assolvere. La ricevuta può attenuare determinate conseguenze pratiche, ma non equivale alla conclusione del procedimento. Si aggiunga che l’istruttoria su precedenti penali può essere doverosa: la sentenza non nega la legittimità degli accertamenti, bensì censura la protratta assenza di un provvedimento.

Da un punto di vista organizzativo, questa giurisprudenza sollecita modelli di tracciamento del termine, monitoraggio degli arretrati e comunicazione intellegibile dello stato della pratica. La scelta di informatizzare non può trasformare un obbligo di risultato procedimentale — pronunciarsi in modo espresso — in una generica attività interna indefinitamente differibile.

Come impostare la tutela

Per l’operatore e il difensore è decisivo ricostruire data e contenuto della domanda, eventuali integrazioni, solleciti e comunicazioni della Questura. Occorre identificare il termine concretamente applicabile e, per l’azione contro il silenzio, rispettare i presupposti dell’art. 31 del codice del processo amministrativo, compresa la disciplina della riproponibilità dell’istanza. L’eventuale preavviso di rigetto richiede osservazioni specifiche, ma non va confuso con la decisione conclusiva.

La conclusione istituzionale è circoscritta e importante: non esiste, nel caso deciso, una facoltà generale della Questura di dilazionare senza limite la definizione della domanda richiamando difficoltà interne. La regola del termine non garantisce l’accoglimento della richiesta, ma garantisce una decisione verificabile e, se necessario, contestabile.

Fonte giurisprudenziale: TAR Toscana, Firenze, Sezione II, sentenza 26 febbraio 2026, n. 413, Presidente Cacciari, Estensore Faviere. Testo integrale della pronuncia.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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