La presentazione di documentazione fraudolenta a supporto della richiesta di permesso di soggiorno integra un vizio di origine insuperabile e insanabile, come si ricava dalla lettura dell’art. 13, co. 4, TUI in combinato disposto con l’art. 4, co. 6, TUI. È pertanto legittimo il provvedimento che nega il rinnovo del titolo il quale, fondandosi su elementi indiziari altamente significativi della falsità del rapporto di lavoro originario, non tiene conto della nuova attività lavorativa intrapresa dall’interessato nelle more del procedimento (cfr. art. 5, co. 5, TUI).Consiglio di Stato, ...
Consiglio di Stato, sez. III, 24 febbraio 2022, n. 1323