mercoledì 30 luglio 2025

T.A.R. Salerno: va riesaminata la domanda di permesso di soggiorno rigettata per “piccolo spaccio” alla luce della giurisprudenza costituzionale Sentenza n. 1074/2025 – R.G. n. 869/2024 – Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Terza – pubblicata l’11 giugno 2025

 T.A.R. Salerno: va riesaminata la domanda di permesso di soggiorno rigettata per “piccolo spaccio” alla luce della giurisprudenza costituzionale

Sentenza n. 1074/2025 – R.G. n. 869/2024 – Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Terza – pubblicata l’11 giugno 2025

Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. Salerno ha accolto il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso il decreto di diniego del permesso di soggiorno per emersione ai sensi dell’art. 103, co. 1, del D.L. 34/2020, basato su una condanna pregressa per detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 73, co. 5, del D.P.R. 309/1990.

La Questura aveva ritenuto tale condanna ostativa in via automatica, applicando l’art. 103, comma 10, lett. c), del D.L. 34/2020, che esclude l’accesso alla procedura di regolarizzazione in caso di reati “inerenti agli stupefacenti”. Il ricorrente aveva tuttavia evidenziato che si trattava di una fattispecie di “piccolo spaccio”, con condanna risalente, pena sospesa e intervenuta riabilitazione.

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, in particolare alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2024, che ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui prevede l’automatica esclusione dei soggetti condannati per i reati previsti dall’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (spaccio di lieve entità). La Consulta ha chiarito che in tali casi è necessaria una valutazione individuale della pericolosità sociale attuale del richiedente, non essendo giustificabile una presunzione assoluta.

Il T.A.R. ha ribadito che, anche prima dell’evoluzione normativa che ha trasformato la fattispecie attenuata in reato autonomo, i principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dei diritti fondamentali avrebbero comunque imposto una verifica istruttoria piena della situazione personale del richiedente. Nel caso in esame, tale valutazione era completamente assente nel provvedimento impugnato.

Pertanto, il Tribunale ha annullato il decreto di diniego e ha ordinato alla Questura di riesaminare l’istanza, valutando in concreto la pericolosità sociale del ricorrente alla luce della riabilitazione, del tempo trascorso, della condotta successiva e della situazione familiare e lavorativa documentata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda, e il patrocinio a spese dello Stato è stato confermato, con liquidazione di € 1.000,00 al difensore.

Avv. Fabio Loscerbo

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