TAR Lazio: respinto il ricorso sul permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza contratto di soggiorno
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), con sentenza n. 16917/2025 pubblicata il 1° ottobre 2025 (RG n. 9777/2025), ha respinto il ricorso presentato da un cittadino straniero avverso il provvedimento della Questura di Roma che aveva dichiarato irricevibile l’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, richiesta tramite il decreto flussi 2021.
La vicenda
Il ricorrente aveva impugnato il decreto della Questura, datato 2 maggio 2025, che rigettava la domanda per la mancata produzione del contratto di soggiorno. L’interessato aveva sostenuto che la Prefettura di Roma non avesse ancora provveduto a convocarlo per la firma del contratto presso lo Sportello Unico Immigrazione, ritenendo quindi illegittimo l’operato dell’amministrazione.
La Questura e il Ministero dell’Interno, costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato, hanno ribadito la correttezza del procedimento, sottolineando come la richiesta fosse stata avanzata in assenza dei requisiti formali previsti dalla legge.
La decisione del TAR Lazio
Il TAR ha ritenuto infondate le censure, chiarendo alcuni principi fondamentali:
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Il contratto di soggiorno è un atto imprescindibile: senza la stipula presso lo Sportello Unico Immigrazione, la Questura non può rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
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L’inerzia della Prefettura non può essere bypassata: in caso di ritardo o mancata convocazione, il rimedio previsto dall’ordinamento è il rito del silenzio (artt. 31 e 117 c.p.a.), non la presentazione diretta della domanda alla Questura.
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Ruolo del datore di lavoro: non risultavano iniziative concrete da parte del datore di lavoro per sollecitare la definizione del procedimento.
Il Collegio ha quindi ribadito che l’iter previsto dal Testo Unico Immigrazione (artt. 22 co. 5-ter e 6 D.Lgs. 286/1998; artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999) non era stato rispettato, rendendo inevitabile il rigetto.
Spese compensate
Pur respingendo il ricorso, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della particolarità della vicenda e del ritardo della Prefettura nella gestione della pratica.
Rilievo della sentenza
Questa pronuncia conferma un orientamento già espresso in precedenti decisioni dello stesso TAR (sent. n. 33650/2025; sent. n. 12831/2025), rafforzando il principio secondo cui l’iter amministrativo per l’ingresso dei lavoratori stranieri tramite decreto flussi non può prescindere dalla stipula del contratto di soggiorno.
La decisione avrà un impatto rilevante per tutti i casi in cui le Prefetture accumulano ritardi nelle convocazioni: gli stranieri e i loro datori di lavoro dovranno necessariamente utilizzare il rimedio giurisdizionale del rito sul silenzio, senza poter bypassare il passaggio obbligato dello Sportello Unico Immigrazione.
✍️ Avv. Fabio Loscerbo
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