La natura sostanziale degli obblighi informativi nel sistema Dublino: nota al decreto del Tribunale di Roma del 18 novembre 2025 (Ruolo Generale 37474/2025)
Abstract
Il presente contributo analizza il decreto del Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, del 18 novembre 2025 (Ruolo Generale 37474/2025), che ha annullato un provvedimento di trasferimento adottato dall’Unità Dublino per violazione degli obblighi informativi previsti dagli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013. La decisione offre l’occasione per riflettere sulla portata sostanziale delle garanzie partecipative del richiedente protezione internazionale e sul rilievo attribuito dalla giurisprudenza europea e nazionale alla corretta esecuzione del colloquio personale.
1. Introduzione
L’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni ha ridefinito in profondità il ruolo delle garanzie informative nel procedimento di determinazione dello Stato competente ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2013. A partire dalla sentenza della Corte di Giustizia del 30 novembre 2023, il colloquio previsto dall’art. 5 ha assunto connotati sempre più marcati di strumento sostanziale, essenziale per garantire al richiedente l’effettiva possibilità di partecipare al procedimento e di incidere sul suo esito.
Il decreto del Tribunale di Roma del 18 novembre 2025 si colloca pienamente lungo questa direttrice interpretativa, ribadendo che gli obblighi informativi non possono essere assolti in modo meramente formale, né possono essere surrogati da altri atti del procedimento di asilo. Il mancato svolgimento di un colloquio conforme ai requisiti europei determina un vizio insanabile e, come nel caso di specie, l’annullamento automatico della decisione di trasferimento.
2. Il quadro normativo di riferimento
Il sistema delineato dal Regolamento Dublino III attribuisce un ruolo centrale alle garanzie informative. L’art. 4 impone all’autorità procedente di consegnare un opuscolo informativo che illustri in modo chiaro la logica del meccanismo Dublino, i criteri di competenza, i diritti del richiedente e le fasi del procedimento.
L’art. 5, a sua volta, disciplina il colloquio personale, prevedendo che esso sia effettuato prima dell’adozione della decisione, in una lingua comprensibile, in condizioni di adeguata riservatezza, e con redazione di una sintesi scritta che riporti le principali informazioni fornite dal richiedente.
La giurisprudenza europea ha ormai precisato, in modo inequivoco, che il colloquio non può essere confuso né assorbito dagli adempimenti previsti per la domanda di protezione internazionale (come la compilazione del modello C3). La sua funzione è autonoma e finalizzata a consentire al richiedente di partecipare all’accertamento dello Stato competente.
3. La decisione del Tribunale di Roma del 18 novembre 2025
Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, l’amministrazione aveva prodotto un modulo standardizzato privo di qualsiasi riferimento alle dichiarazioni rese dall’interessato. Dal documento risultavano soltanto le generalità e il domicilio, senza alcuna sintesi del contenuto della presunta audizione.
Secondo il Tribunale, tale modulo non soddisfa i requisiti dell’art. 5 del Regolamento. Esso equivale, di fatto, alla mancata esecuzione del colloquio personale. La violazione incide su una garanzia di rango sostanziale e determina un vulnus diretto al diritto di difesa previsto dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il giudice ha inoltre escluso la possibilità di sanare il vizio attraverso un’audizione in sede giurisdizionale, in quanto la struttura acceleratoria del procedimento Dublino mira a una rapida individuazione dello Stato competente, senza sovrapposizioni fra fase amministrativa e fase giudiziale. Pertanto, la garanzia partecipativa deve essere realizzata nella fase amministrativa, non successivamente.
4. La portata sistemica del provvedimento
La decisione del Tribunale di Roma conferma un orientamento sempre più solido: nel sistema Dublino le garanzie informative costituiscono condizioni di legittimità del provvedimento di trasferimento. La loro violazione dà luogo a un vizio sostanziale, non sanabile attraverso attività processuali integrative.
Il provvedimento assume rilievo non solo per il caso specifico, ma anche per il più ampio contesto del contenzioso Dublino. L’obbligo di redigere una sintesi del colloquio dettagliata e aderente alle dichiarazioni rese rappresenta un presidio essenziale per l’effettività del diritto di difesa. La mancata osservanza di tale obbligo priva il richiedente della possibilità di far valere elementi individuali idonei a influire sulla decisione finale e, in definitiva, compromette la legittimità dell’intero procedimento.
5. Conclusioni
Il decreto del Tribunale di Roma del 18 novembre 2025 appare pienamente coerente con la giurisprudenza europea e nazionale che, negli ultimi anni, ha rafforzato il principio secondo cui le garanzie partecipative nel procedimento Dublino costituiscono un nucleo essenziale del diritto alla protezione internazionale.
La corretta esecuzione del colloquio personale non è un atto meramente formale, ma un passaggio decisivo volto a garantire un effettivo controllo sulla determinazione dello Stato competente.
Il mancato rispetto degli obblighi informativi conduce, inevitabilmente, all’annullamento della decisione di trasferimento e alla riaffermazione del ruolo sostanziale delle garanzie procedimentali nel diritto dell’immigrazione europeo.
Avv. Fabio Loscerbo
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