Abstract
Il contributo analizza la recente pronuncia del Tribunale di Roma che offre un’importante precisazione interpretativa sull’articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per il ricongiungimento familiare dei genitori ultrasessantacinquenni. La decisione consente di chiarire l’esatta portata della distinzione – spesso fraintesa – tra la nozione di “genitore a carico” e quella di “genitore ultrasessantacinquenne”, mettendo in luce l’onere probatorio gravante sul richiedente in presenza di altri figli rimasti nel Paese di origine.
1. Introduzione
Il tema del ricongiungimento familiare dei genitori anziani si colloca in un’area particolarmente sensibile della disciplina migratoria, perché coinvolge non solo diritti soggettivi protetti a livello costituzionale, ma anche esigenze di controllo, proporzionalità e sostenibilità dell’azione amministrativa. L’articolo 29 del d.lgs. 286/1998 distingue due condizioni alternative: il ricongiungimento con “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine”, e quello con “genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.
La pronuncia oggetto di analisi offre un’applicazione rigorosa di tale impostazione, chiarendo che il superamento dei sessantacinque anni non implica automaticamente il diritto al visto d’ingresso, ma richiede una verifica approfondita e documentata sull’effettiva assenza o impossibilità degli altri figli.
2. Il caso esaminato dal Tribunale di Roma
Nel procedimento deciso con sentenza depositata il 20 novembre 2025, numero 27916 del 2025, il ricorrente – cittadino marocchino titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo – aveva ottenuto dallo Sportello Unico il nulla osta per ricongiungere entrambi i genitori.
L’Ambasciata d’Italia in Marocco aveva tuttavia respinto il visto della madre, motivando l’atto con l’esistenza di altri figli nel Paese di origine e con la mancata prova della loro impossibilità ad assisterla. Dalla documentazione prodotta risultava infatti che la madre avesse otto figli complessivi.
Il ricorrente aveva tentato di superare tale ostacolo producendo un certificato di carico familiare, sostenendo che tale documento fosse idoneo a dimostrare la condizione di dipendenza e la cura effettivamente prestata.
3. La distinzione tra “genitore a carico” e “genitore ultrasessantacinquenne”
Il Tribunale, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che le condizioni previste dall’art. 29, comma 1, lettera d), sono alternative e non sovrapponibili. La categoria del “genitore a carico” riguarda il profilo economico e presuppone che il genitore, privo di altri figli nel Paese di provenienza, dipenda materialmente dal richiedente per il proprio sostentamento.
Al contrario, nel caso dei genitori ultrasessantacinquenni, il legislatore non attribuisce alcuna rilevanza al reddito del genitore: la ratio non è economica, bensì assistenziale. L’avanzare dell’età comporta infatti esigenze che vanno oltre il mero sostegno materiale, richiedendo una presenza fisica e una capacità di cura che si presume, in prima battuta, possano essere fornite dagli altri figli residenti nel Paese di origine.
4. L’onere della prova e la presunzione relativa di assistenza familiare
Nell’impianto normativo emerge una presunzione relativa: in presenza di altri figli nel Paese di appartenenza, essi sono considerati i primi responsabili dell’assistenza del genitore anziano.
Spetta pertanto al richiedente dimostrare:
-
che gli altri figli non si trovano più nel Paese di origine, oppure
-
che, pur essendovi, sono impossibilitati a provvedere al genitore per gravi motivi di salute documentati.
Questa impostazione rende insufficiente qualsiasi certificazione che attesti solo la dipendenza economica del genitore: ciò che rileva è la concreta impossibilità degli altri figli, non il semplice fatto che non provvedano al mantenimento.
È esattamente su questo punto che il Tribunale ha fondato la propria decisione di rigetto: il certificato di carico familiare prodotto dal ricorrente non dimostrava l’impossibilità degli altri figli di prestare assistenza.
5. Il dispositivo della sentenza e la sua portata sistemica
Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento consolare e ritenendo non assolto l’onere probatorio richiesto dalla normativa.
La pronuncia – pur riferendosi a un caso specifico – assume rilievo sistemico poiché riafferma un principio di diritto chiaro: il ricongiungimento dei genitori anziani è materia caratterizzata da un onere probatorio rigoroso a carico del richiedente, il quale non può limitarsi a documentare la propria contribuzione economica ma deve offrire una ricostruzione completa della situazione familiare nel Paese d’origine.
Conclusioni
La decisione del Tribunale di Roma del 20 novembre 2025 rappresenta un tassello interpretativo importante nella disciplina del ricongiungimento familiare. Essa ribadisce che la presenza di altri figli nel Paese di provenienza costituisce un elemento dirimente e che solo una prova puntuale della loro impossibilità oggettiva a prestare assistenza può consentire di superare l’impedimento normativo previsto dal Testo Unico Immigrazione.
Avv. Fabio Loscerbo
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