martedì 16 dicembre 2025

La protezione complementare nel regime successivo al D.L. 20/2023: continuità della tutela della vita privata ex art. 8 CEDU e funzione dell’art. 5, comma 6, TUI

 

La protezione complementare nel regime successivo al D.L. 20/2023: continuità della tutela della vita privata ex art. 8 CEDU e funzione dell’art. 5, comma 6, TUI

Con riferimento alla pubblicazione integrale del decreto disponibile su Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae

Premessa

Il presente contributo analizza il decreto del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, emesso in data 5 dicembre 2025 nel procedimento R.G. 10860/2024. Il provvedimento affronta in modo articolato la disciplina della protezione complementare nel quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla legge 50/2023.

La decisione assume particolare rilievo poiché interviene su una delle questioni più controverse del nuovo assetto normativo: la sorte della tutela della vita privata e familiare dopo l’abrogazione dei parametri espressamente previsti dall’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998 nella sua formulazione previgente.

Il testo integrale del decreto è consultabile alla seguente pubblicazione:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae

La riforma del 2023 e la permanenza della tutela convenzionale

Il Tribunale chiarisce che l’intervento del legislatore del 2023 non ha inciso sul nucleo essenziale del divieto di refoulement né ha determinato l’eliminazione della tutela della vita privata e familiare quale fondamento della protezione complementare, in quanto diritto soggettivo ancorato a obblighi costituzionali e internazionali.

La motivazione valorizza il richiamo, tuttora presente nell’art. 19 del Testo unico sull’immigrazione, all’art. 5, comma 6, del medesimo testo normativo, quale norma di chiusura del sistema e veicolo di integrazione degli obblighi derivanti dalla CEDU. In questa prospettiva, l’abrogazione dei criteri legali tipizzati non equivale alla soppressione della tutela, ma comporta il superamento di una disciplina rigida a favore di una clausola elastica.

La protezione complementare e il ruolo della giurisprudenza di legittimità

La decisione si inserisce consapevolmente nel solco tracciato dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha ribadito come la protezione complementare continui a operare anche in relazione alla vita privata e familiare dello straniero, in quanto espressione di obblighi sovraordinati rispetto alla legislazione ordinaria.

Il Tribunale recepisce l’impostazione secondo cui la riforma del 2023 ha inciso sulla tipicità normativa dell’istituto, ma non sulla sua funzione di tutela dei diritti fondamentali, riaffermando il ruolo del giudice nel ricostruire il contenuto della protezione complementare attraverso il bilanciamento degli interessi in gioco.

L’integrazione lavorativa come dimensione della vita privata

Nel caso esaminato, la protezione complementare viene riconosciuta sulla base della dimostrata esistenza di una vita privata radicata sul territorio nazionale. Il Tribunale attribuisce rilievo centrale alla stabilità lavorativa e reddituale del richiedente, richiamando espressamente l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui l’attività lavorativa costituisce uno degli spazi principali di sviluppo delle relazioni sociali e personali.

Il lavoro viene così considerato non come mero indicatore economico, ma come elemento strutturale della vita privata tutelata dall’art. 8 CEDU, coerentemente con l’evoluzione giurisprudenziale europea e nazionale in materia di protezione complementare.

Bilanciamento e limiti della protezione complementare

La pronuncia ribadisce che la protezione complementare non configura un diritto automatico né uno strumento di regolarizzazione generalizzata. Resta imprescindibile il bilanciamento con le esigenze di sicurezza nazionale e di ordine pubblico, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

La tutela opera, dunque, solo in presenza di un radicamento effettivo e significativo e in assenza di elementi ostativi prevalenti, confermando una concezione rigorosa e non espansiva dell’istituto.

Considerazioni conclusive

Il decreto del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 rappresenta un contributo di particolare rilievo alla ricostruzione dell’istituto della protezione complementare nel periodo successivo al D.L. 20/2023. La decisione conferma che la riforma non ha svuotato l’istituto, ma ne ha ridefinito la tecnica applicativa, restituendo centralità al giudizio concreto e al bilanciamento dei diritti fondamentali.

La pubblicazione integrale del provvedimento consente di apprezzare una motivazione ampia e sistematica, idonea a costituire un punto di riferimento per la prassi giudiziaria e per il dibattito dottrinale.

Testo integrale del decreto disponibile su Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae


Avv. Fabio Loscerbo

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