Abstract
Il decreto del Tribunale di Bologna del 19 novembre 2025 rappresenta un riferimento significativo per comprendere la funzione attuale della protezione complementare dopo la riforma del D.L. 20/2023. Sebbene il legislatore abbia eliminato i criteri normativi che tipizzavano la valutazione della vita privata e familiare, la decisione ribadisce che l’istituto mantiene un solido fondamento negli obblighi costituzionali e internazionali, che non possono essere compressi per effetto di modifiche legislative. Il provvedimento conferma inoltre il ruolo decisivo del giudice nella ricostruzione del perimetro dell’art. 19 TUI, attraverso un giudizio comparativo che valorizza i percorsi di integrazione individuali e la proporzionalità delle misure di allontanamento.
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1. Il contesto processuale e l’oggetto del giudizio
Il procedimento trae origine dall’impugnazione del rigetto della domanda di protezione internazionale, esaminata in procedura accelerata, rispetto alla quale il Tribunale riconosce l’automatica sospensione per violazione dei termini procedurali. L’attenzione del Collegio si concentra esclusivamente sulla richiesta di protezione complementare, dato che il ricorrente non ha più insistito sulle forme maggiori di tutela. La documentazione sopravvenuta durante il giudizio, che attesta un percorso di integrazione rapida e coerente, diventa centrale per valutare se l’allontanamento possa determinare una lesione sproporzionata della vita privata ai sensi dell’art. 19 TUI e dell’art. 8 CEDU. Il quadro familiare, caratterizzato dalla presenza in Italia di una sorella regolarmente soggiornante, si combina con il radicamento lavorativo e imprenditoriale per delineare una identità sociale diversa da quella che il ricorrente avrebbe nel Paese d’origine.
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2. Il quadro normativo dopo il D.L. 20/2023 e la persistenza strutturale della protezione complementare
La riforma del 2023 interviene sull’art. 19 TUI, eliminando gli indici normativi che fino ad allora guidavano la valutazione della vita privata e familiare. Il legislatore, tuttavia, non modifica l’ossatura dell’istituto, poiché resta intatto il rinvio agli obblighi costituzionali e internazionali contenuto nell’art. 5, comma 6, TUI. La Corte di cassazione, attraverso decisioni recenti richiamate dal Tribunale, sottolinea che il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua a essere pienamente operante, poiché protetto non solo dalla CEDU ma anche dalla Costituzione. La sentenza n. 29593/2025 assume rilievo particolare, poiché chiarisce che la soppressione dei criteri legislativi non riduce l’estensione delle garanzie. L’interprete è anzi chiamato a ricostruire tali criteri attraverso i principi elaborati dalla Corte EDU e dalla stessa Cassazione, seguendo una logica di integrazione tra fonti convenzionali e costituzionali. Da ciò deriva una trasformazione dell’istituto: meno tipizzato sul piano normativo, più affidato al giudizio ponderato del giudice e al rispetto del principio di proporzionalità.
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3. L’integrazione come elemento qualificante della vita privata
Una parte significativa del decreto è dedicata all’analisi del percorso di integrazione del ricorrente. L’avvio di un’attività autonoma con risultati economici rilevanti, documentati da fatture e dichiarazioni reddituali, attesta una capacità di auto-sostentamento che non si esaurisce nel mero dato economico, ma segnala una volontà effettiva di costruire in Italia una rete di relazioni sociali e professionali. Il Collegio valorizza espressamente la funzione sociale del lavoro, riprendendo la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui la vita professionale può costituire parte integrante della vita privata (Niemietz c. Germania, 1992). La presenza di relazioni familiari stabili e la conoscenza adeguata della lingua italiana contribuiscono ulteriormente a definire una vita privata radicata nel contesto sociale italiano. Questa dimensione complessiva dell’integrazione permette al giudice di cogliere l’effettiva trasformazione identitaria del soggetto, che ha sviluppato legami significativi e una progettualità incompatibile con un ritorno forzato nel Paese d’origine.
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4. Il giudizio comparativo e la sproporzione dell’allontanamento
Il Tribunale procede alla valutazione comparativa tra la situazione attuale del ricorrente e quella cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, secondo il metodo già affermato dalla Corte di cassazione per la protezione complementare. L’allontanamento risulterebbe sproporzionato rispetto allo sviluppo raggiunto in Italia, anche considerando l’assenza di prospettive economiche e di sostegno familiare effettivo nel Paese di origine. Il Collegio non rileva inoltre motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico che possano giustificare un’ingerenza così incisiva nella vita privata dell’interessato. La protezione complementare si rivela quindi coerente con la finalità di evitare che l’espulsione comporti una violazione grave e sproporzionata dei diritti fondamentali, confermando il ruolo centrale della proporzionalità come limite sostanziale all’azione amministrativa.
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5. Il ruolo della giurisdizione dopo la riforma del 2023
La decisione del Tribunale di Bologna mette in evidenza la funzione di supplenza che la giurisdizione è oggi chiamata a svolgere. La scelta del legislatore di eliminare gli indici normativi non semplifica l’applicazione dell’istituto, ma richiede un intervento interpretativo più articolato, fondato sul dialogo tra diritto interno, Costituzione e CEDU. La protezione complementare si trasforma così in un istituto che esige una valutazione individualizzata e non schematica, grazie alla quale il giudice diventa il garante effettivo dell’equilibrio tra esigenze di controllo dei flussi migratori e tutela della dignità della persona. L’assenza di parametri legislativi rigidi rafforza di fatto il ruolo della giurisprudenza nel definire, caso per caso, il contenuto del diritto.
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Conclusioni
Il decreto del 19 novembre 2025 rappresenta un contributo importante nella ricostruzione dell’istituto della protezione complementare. Il Tribunale riafferma che la tutela della vita privata non può essere sacrificata in nome di esigenze amministrative, quando il percorso di integrazione risulti effettivo e radicato. L’interpretazione adottata mostra come l’istituto, pur privato di tipizzazioni normative, mantenga una forte coerenza sistemica grazie al richiamo agli obblighi costituzionali e convenzionali. La protezione complementare emerge così non come uno strumento residuale, ma come un presidio essenziale per garantire la proporzionalità dell’allontanamento e la dignità della persona migrante.
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Avv. Fabio Loscerbo
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