martedì 20 gennaio 2026

Conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale: tardività, istruttoria e limiti del potere amministrativo nella giurisprudenza del TAR Emilia-Romagna

 

Conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale: tardività, istruttoria e limiti del potere amministrativo nella giurisprudenza del TAR Emilia-Romagna

La conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato continua a rappresentare uno dei punti di maggiore frizione tra amministrazione e cittadini stranieri. Su questo tema interviene una sentenza di particolare rilievo del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, pubblicata il 22 dicembre 2025, nel ricorso di registro generale 1710 del 2025, che offre chiarimenti di sistema destinati ad avere un impatto concreto sulla prassi degli Sportelli Unici per l’Immigrazione.

Il caso trae origine dal diniego opposto dalla Prefettura di Modena a una richiesta di conversione presentata da un lavoratore stagionale, fondato su tre elementi ricorrenti: la presunta tardività della domanda, il mancato raggiungimento del requisito delle 39 giornate lavorative e l’asserita irrilevanza delle osservazioni difensive presentate nel procedimento. Il TAR smonta progressivamente questa impostazione, riaffermando principi che, pur non nuovi, risultano frequentemente disattesi nella gestione amministrativa quotidiana.

Sotto il profilo procedimentale, la sentenza valorizza in modo netto il contraddittorio endoprocedimentale, chiarendo che l’inosservanza dell’articolo 10-bis della legge 241 del 1990 non può essere relegata a vizio meramente formale. L’omessa valutazione delle osservazioni difensive incide direttamente sulla legittimità del provvedimento finale, poiché compromette l’istruttoria e svuota di contenuto l’obbligo di motivazione. In questo contesto, il Collegio esclude la possibilità di sanatoria ex articolo 21-octies, laddove il confronto con l’interessato risulti essenziale ai fini decisori.

Quanto al requisito delle 39 giornate lavorative, il Tribunale ribadisce che, nel lavoro agricolo stagionale, la verifica deve essere condotta sulla base delle giornate effettivamente lavorate e della contribuzione previdenziale. Nel caso esaminato, la documentazione prodotta dimostrava il superamento della soglia minima richiesta, mentre l’Amministrazione si era limitata a un’affermazione generica, priva di riscontri istruttori. Ne deriva un ulteriore vizio del provvedimento per carenza di istruttoria e motivazione.

Il passaggio di maggiore interesse sistematico riguarda la tardività della domanda di conversione. Il TAR riafferma che l’articolo 24, comma 10, del Testo Unico Immigrazione non prevede termini perentori e che la scadenza del permesso stagionale non costituisce, di per sé, un ostacolo automatico alla conversione. Il parametro decisivo è quello della ragionevolezza, che deve essere valutato caso per caso. Nel caso concreto, la continuità lavorativa del richiedente ha consentito di superare anche un ritardo temporalmente significativo, escludendo finalità elusive o distorsive dell’istituto.

La sentenza si conclude con l’accoglimento del ricorso e con l’ordine all’Amministrazione di rideterminarsi entro sessanta giorni. Ne emerge un messaggio chiaro e difficilmente eludibile: la gestione amministrativa dell’immigrazione non può fondarsi su automatismi, letture restrittive prive di base normativa o istruttorie superficiali, ma deve confrontarsi con i fatti, con il lavoro effettivamente svolto e con le garanzie procedimentali previste dall’ordinamento.

Il testo integrale della decisione è disponibile per la consultazione e lo studio al seguente link:
https://www.calameo.com/books/008079775a789a666320a


Avv. Fabio Loscerbo

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