martedì 13 gennaio 2026

Protezione complementare e integrazione: il decreto del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 riafferma la centralità dei diritti fondamentali

 Protezione complementare e integrazione: il decreto del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 riafferma la centralità dei diritti fondamentali

Con il decreto emesso il 5 dicembre 2025, il Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, interviene in modo chiaro e strutturato su uno dei nodi più delicati dell’attuale diritto dell’immigrazione: la protezione complementare e il suo rapporto con l’integrazione sociale, lavorativa e familiare dello straniero, nel quadro normativo successivo al decreto-legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023.

Il Collegio bolognese prende posizione contro una lettura riduttiva della riforma del 2023, affermando che l’intervento legislativo non ha inciso sul nucleo essenziale delle tutele derivanti dagli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. In particolare, viene ribadito che la protezione complementare continua a rappresentare lo strumento attraverso cui si dà attuazione al diritto d’asilo costituzionale ex art. 10, terzo comma, Cost., nonché alla tutela della vita privata e familiare sancita dall’art. 8 CEDU.

Il decreto si segnala per l’ampiezza e la profondità dell’argomentazione giuridica. Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998, chiarendo che, anche dopo le modifiche del 2023, permane il divieto di allontanamento ogniqualvolta l’espulsione o il respingimento comportino una lesione significativa dei diritti fondamentali della persona. In tale prospettiva, l’integrazione non viene intesa come requisito automatico o meramente formale, ma come elemento sostanziale da valutare in concreto, attraverso un giudizio comparativo tra la condizione di vita raggiunta in Italia e quella che il richiedente troverebbe nel Paese di origine.

Particolarmente rilevante è il richiamo alla giurisprudenza di legittimità più recente, che il Tribunale utilizza per confermare come il radicamento sociale, lavorativo e familiare possa fondare, anche da solo, il riconoscimento della protezione complementare, quando l’allontanamento determini uno sradicamento incompatibile con uno standard minimo di vita dignitosa. Ne emerge una lettura coerente e costituzionalmente orientata dell’istituto, lontana da approcci emergenziali o meramente securitari.

Il provvedimento assume dunque un valore che va oltre il singolo caso deciso. Esso si colloca come punto di riferimento per operatori del diritto, giudici e avvocati, offrendo una ricostruzione solida dei criteri applicativi della protezione complementare e confermando che l’integrazione effettiva resta un parametro centrale nel bilanciamento tra interessi pubblici e diritti della persona.

Il testo integrale del decreto è disponibile nella pubblicazione su Calameo, consultabile al seguente link:
https://www.calameo.com/books/0080797755d45c56b466f

Avv. Fabio Loscerbo

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