Permesso di soggiorno, condanne penali e integrazione: il lavoro non basta
TAR Marche, sentenza del 16 dicembre 2025, ruolo generale 684 del 2025
È stata pubblicata su Calameo la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Sezione Seconda, emessa il 16 dicembre 2025, relativa al procedimento iscritto al ruolo generale numero 684 del 2025, che affronta un tema di particolare rilievo nel diritto dell’immigrazione: il rapporto tra integrazione lavorativa, condanne penali e diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La sentenza è consultabile integralmente al seguente link:
👉 Pubblicazione su Calameo: https://www.calameo.com/books/008079775f468fd0c9ded
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Il caso
Il giudizio trae origine dal diniego opposto dalla Questura alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, presentata da uno straniero al quale era stato precedentemente revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nel corso del procedimento amministrativo era intervenuta una sentenza di condanna penale, con applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati di maltrattamenti in ambito familiare e lesioni personali.
L’Amministrazione ha fondato il diniego sulla sussistenza di una pericolosità sociale ritenuta incompatibile con il rilascio del titolo di soggiorno, nonostante l’esistenza di un’attività lavorativa e la deduzione di legami familiari sul territorio nazionale.
Il principio affermato dal TAR
Con la decisione del 16 dicembre 2025, il TAR Marche respinge il ricorso e afferma un principio di particolare chiarezza: l’integrazione non può essere ridotta al solo dato lavorativo. Il lavoro costituisce un elemento rilevante nella valutazione complessiva, ma non è sufficiente, da solo, a neutralizzare un giudizio di pericolosità sociale, soprattutto quando le condotte penalmente rilevanti incidono su beni fondamentali tutelati dall’ordinamento, come la persona e le relazioni familiari.
Il Tribunale sottolinea come l’integrazione debba essere valutata in senso sostanziale, includendo anche il rispetto dei valori sociali e culturali del Paese ospitante. In tale prospettiva, il comportamento tenuto nella sfera privata e familiare assume rilievo giuridico pieno, tanto più quando i reati si consumano proprio all’interno di quel contesto.
Divieto di automatismi e valutazione discrezionale
Particolarmente rilevante è il passaggio dedicato all’articolo 5, comma 5, del Testo Unico Immigrazione. Il TAR ribadisce che il divieto di automatismi non equivale al riconoscimento di un diritto soggettivo al permesso di soggiorno. L’Amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione comparativa tra l’interesse dello straniero alla permanenza sul territorio e l’interesse della collettività alla sicurezza pubblica, ma tale valutazione può legittimamente concludersi in senso sfavorevole allo straniero.
La presenza di legami familiari, inoltre, non assume carattere dirimente se non rientra nelle ipotesi rigorosamente tipizzate dal legislatore, né può trasformarsi in uno “scudo” rispetto a condotte di particolare allarme sociale.
La natura dell’articolo 9, comma 9, TUI
La sentenza offre anche un chiarimento netto sull’articolo 9, comma 9, del d.lgs. 286/1998. Il rilascio di un permesso di soggiorno di altro tipo dopo la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è qualificato come facoltà dell’Amministrazione, non come obbligo. Tale facoltà resta subordinata alla verifica di tutti i presupposti di legge, inclusa l’assenza di pericolosità sociale.
Considerazioni conclusive
La decisione del TAR Marche, sentenza del 16 dicembre 2025, ruolo generale 684 del 2025, si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che riafferma con chiarezza un dato spesso rimosso nel dibattito pubblico: il lavoro non è uno scudo automatico nel diritto dell’immigrazione. L’integrazione non è un fatto meramente economico, ma un percorso complesso che implica responsabilità, rispetto delle regole e adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
La pubblicazione integrale della sentenza su Calameo consente agli operatori del diritto, agli studiosi e ai professionisti del settore di analizzare direttamente il testo del provvedimento e di coglierne appieno la portata sistematica.
Avv. Fabio Loscerbo
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