lunedì 20 aprile 2026

“Sicurezza, il 35% dei reati è commesso da stranieri che però sono il 9% della popolazione” – il dato è reale, ma il problema è il sistema che lo produce

L’articolo di Newsroom24 (consultabile qui: https://newsroom24.it/notizia/2026/04/20/sicurezza-il-35-dei-reati-e-commesso-da-stranieri-che-pero-sono-il-9-della-popolazione) ripropone un dato destinato a incidere fortemente nel dibattito pubblico: la sproporzione tra presenza numerica degli stranieri e incidenza nei reati.

È un dato che non può essere né negato né banalizzato.

Ma proprio per questo va interpretato con rigore.

Il primo errore da evitare è quello della lettura immediata e generalizzante. Il diritto penale resta fondato sulla responsabilità individuale, e qualsiasi trasposizione collettiva sarebbe non solo scorretta, ma incompatibile con i principi costituzionali.

Tuttavia, fermarsi a questo rilievo formale significa eludere la questione.

Perché un dato di questo tipo segnala un problema strutturale.

La sovra-rappresentazione degli stranieri in determinate tipologie di reato non nasce nel vuoto. È il riflesso di condizioni oggettive: marginalità sociale, precarietà lavorativa, difficoltà di accesso a percorsi di integrazione effettiva, ma soprattutto incoerenza tra status giuridico e situazione reale.

Ed è proprio quest’ultimo elemento a essere decisivo.

L’ordinamento attuale consente, di fatto, la permanenza sul territorio anche in assenza di un reale percorso di integrazione verificabile. Si crea così una fascia intermedia: soggetti formalmente presenti, ma sostanzialmente esclusi dal circuito legale e produttivo. È in questa zona grigia che si concentrano le maggiori criticità.

Il dato, quindi, non va letto in chiave identitaria, ma sistemica.

Non riguarda “gli stranieri” in quanto tali.

Riguarda il funzionamento del sistema di gestione dell’immigrazione.

Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, questo punto viene affrontato in modo diretto: il diritto di soggiorno non può essere sganciato dal livello di integrazione. Lavoro regolare, conoscenza linguistica, rispetto delle regole non sono elementi accessori, ma presupposti giuridici.

In assenza di questi elementi, la permanenza perde il proprio fondamento.

Questo non è un approccio punitivo, ma ordinamentale.

Perché un sistema che non collega diritti e doveri produce inevitabilmente squilibri, e questi squilibri emergono anche sul piano della sicurezza.

Il dato riportato dall’articolo è quindi utile.

Non perché dimostri una tesi, ma perché impone una domanda.

Se una quota minoritaria della popolazione è sovra-rappresentata nei reati, il problema non è quella quota in sé, ma il sistema che non è stato in grado di integrarla in modo efficace.

Ed è su questo punto che il dibattito pubblico continua a rimanere fermo.



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“Puglia accogliente per l’inclusione dei migranti e contro il caporalato” – buone intenzioni, ma senza struttura giuridica restano politiche parziali

L’articolo di RaiNews (consultabile qui: https://www.rainews.it/tgr/puglia/articoli/2026/04/puglia-accogliente-per-linclusione-dei-migranti-e-contro-il-caporalato-d16de948-c3e9-4c74-b560-9a9c29f75512.html) presenta un’iniziativa che si muove lungo due direttrici condivisibili: inclusione dei migranti e contrasto al caporalato.

Si tratta, sulla carta, di un’impostazione corretta.

Il caporalato rappresenta una delle principali distorsioni del mercato del lavoro agricolo italiano e incide in modo diretto proprio sui lavoratori stranieri, spesso collocati in condizioni di vulnerabilità giuridica e sociale. Intervenire su questo fenomeno significa agire su un nodo reale del sistema.

Tuttavia, il limite di queste iniziative emerge con chiarezza se le si osserva in una prospettiva più ampia.

L’inclusione viene ancora trattata come un obiettivo politico e sociale, ma non come una condizione giuridica strutturata. Si promuovono progetti, si attivano percorsi, si incentivano buone pratiche, ma manca un collegamento diretto tra questi percorsi e lo status giuridico dello straniero.

Ed è qui che il sistema mostra la sua incoerenza.

Un lavoratore che esce dal circuito del caporalato e si inserisce regolarmente nel mercato del lavoro dovrebbe vedere riconosciuto questo percorso anche sul piano del diritto di soggiorno, in modo stabile e verificabile. Allo stesso modo, chi permane in condizioni di irregolarità o sfruttamento non può essere lasciato in una zona grigia indefinita.

Oggi, invece, queste due dimensioni restano separate: da un lato le politiche di inclusione, dall’altro le regole sul soggiorno.

Il risultato è un sistema che interviene sugli effetti senza incidere sulle cause.

Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, il contrasto al caporalato e l’inclusione lavorativa non sono politiche autonome, ma elementi centrali del sistema. Il lavoro regolare diventa uno dei parametri oggettivi di integrazione, e quindi un presupposto per la permanenza sul territorio.

In questa prospettiva, l’inclusione non è più una scelta discrezionale o un progetto temporaneo, ma una funzione giuridica: chi lavora regolarmente, conosce la lingua e rispetta le regole consolida la propria posizione; chi non lo fa esce dal sistema.

È un passaggio decisivo.

Perché senza questo collegamento, anche le migliori iniziative rischiano di produrre effetti limitati nel tempo. Possono migliorare singole situazioni, ma non riescono a trasformare il sistema nel suo complesso.

L’articolo descrive un’esperienza positiva, ma parziale.

Perché finché l’inclusione resterà scollegata dal diritto di soggiorno, continuerà a essere un obiettivo dichiarato, ma non un criterio giuridico capace di orientare davvero le politiche migratorie.



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ReImmigration Is Not Remigration: Why the Similarity Is a Deliberate Choice, Not a Mistake

Welcome to a new episode of the podcast Integration or ReImmigration.
I’m attorney Fabio Loscerbo.

In recent months, the term remigration has increasingly entered public debate across Europe, and it is also beginning to appear in discussions in the United Kingdom. It is often used in a political context, usually in broad and general terms, and not always with a clear legal framework.

But there is one point that needs to be clarified from the outset.

ReImmigration is not remigration.

The similarity between these two terms is not a mistake. It is a deliberate choice. The goal is to engage directly with an existing debate and reshape it on legal grounds.

Remigration, as it is commonly presented, tends to operate at a general and sometimes collective level. It focuses on groups rather than individuals and often raises concerns in relation to fundamental legal principles, such as individual rights, due process, and judicial oversight.

ReImmigration, by contrast, is a legal concept.

It is not based on origin or identity. It is based on the legally relevant conduct of the individual within the legal system. And above all, it relies on a case-by-case assessment, grounded in objective and verifiable criteria.

The key idea is simple:
the right to remain in a country cannot be completely detached from a real process of integration.

Within the framework of Integration or ReImmigration, integration is not just a political slogan—it becomes legally relevant. It is based on three essential elements: participation in the labour market, basic language skills, and compliance with the rules of the legal system.

If this process is present, the right to remain becomes stronger.
If it is absent, the issue of ReImmigration arises.

Not as an ideological position, but as a legal consequence.

And this is the crucial difference:

Remigration tries to decide who should leave.
ReImmigration determines, through law, who has the right to stay.

At first glance, this may seem like a subtle distinction. In reality, it changes the entire framework.

Because it brings the immigration debate back into the realm of the rule of law—into procedures, safeguards, and judicial control.

For a UK audience, this approach connects directly to ongoing discussions about immigration control, legal status, and the balance between state sovereignty and individual rights.

ReImmigration is not about targeting groups.
It is about individual legal determination, within a structured and rights-based system.

The choice of the term “ReImmigration” reflects exactly this purpose:
not to avoid the debate, but to enter it—and transform it through law.

Two similar words, two fundamentally different models.

And understanding this distinction is essential for any serious discussion about the future of immigration policy.

Thank you for listening. I’ll see you in the next episode.



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“Duplice omicidio nel covo in India” – quando il fatto di cronaca viene isolato dal contesto giuridico e politico

L’articolo di Formiche (consultabile qui: https://formiche.net/2026/04/duplice-omicidio-covo-india/#content) racconta un fatto di estrema gravità, inserendolo in un quadro che richiama dinamiche di sicurezza internazionale e radicalizzazione.

Siamo di fronte a un caso di cronaca nera che, per sua natura, colpisce e genera allarme. Ma è proprio in questi casi che occorre mantenere un approccio rigoroso, evitando due derive opposte: da un lato la banalizzazione del fatto, dall’altro la sua generalizzazione impropria.

Il primo punto da chiarire è che episodi di questo tipo non possono essere automaticamente traslati sul piano delle politiche migratorie. Il diritto penale opera su responsabilità individuali, e ogni tentativo di estendere la portata del fatto a categorie più ampie rischia di compromettere la tenuta dei principi fondamentali dell’ordinamento.

Tuttavia, ignorare completamente il contesto sarebbe altrettanto errato.

Esistono, infatti, connessioni indirette ma rilevanti tra sicurezza, controllo del territorio e politiche migratorie. Non perché l’immigrazione sia di per sé un fattore criminogeno, ma perché un sistema che non è in grado di monitorare, integrare o eventualmente allontanare chi non rispetta le regole diventa strutturalmente più vulnerabile.

Il punto è esattamente questo: la sicurezza non si costruisce sull’emergenza, ma sulla capacità preventiva del sistema.

Nel contesto europeo e italiano, questa capacità preventiva appare oggi frammentata. I meccanismi di ingresso, permanenza e allontanamento non sono tra loro coordinati in modo efficace. Ne deriva una situazione in cui il controllo giuridico del territorio è spesso disallineato rispetto alla realtà sociale.

È qui che il dibattito dovrebbe spostarsi.

Non sul singolo episodio – che resta un fatto penalmente rilevante e circoscritto – ma sulla struttura del sistema che dovrebbe essere in grado di prevenire situazioni di rischio attraverso strumenti ordinari: identificazione, tracciabilità, verifica delle condizioni di soggiorno, capacità di intervento tempestivo.

Nel paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”, la sicurezza non è un elemento separato, ma una conseguenza del funzionamento del sistema. Un soggetto integrato è, per definizione, inserito in un circuito legale, lavorativo e sociale che ne rende tracciabile la posizione. Al contrario, le situazioni di marginalità e irregolarità rappresentano le aree in cui il controllo si indebolisce.

Questo non significa associare automaticamente immigrazione e criminalità. Significa, piuttosto, riconoscere che un sistema inefficiente amplifica i rischi, indipendentemente dalla provenienza dei soggetti coinvolti.

L’articolo solleva un tema serio, ma lascia inevasa la questione centrale.

La sicurezza non si affronta con la narrazione del fatto, ma con la costruzione di un sistema giuridico coerente, capace di prevenire, gestire e, se necessario, intervenire in modo efficace.

Senza questo passaggio, ogni episodio resterà isolato solo in apparenza, ma continuerà a essere il sintomo di un problema più profondo che il dibattito pubblico, ancora una volta, fatica ad affrontare.



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Bürokrasi hukukun önüne geçtiğinde: İtalya’da bir mahkeme kararı çocuklara ait oturum izinlerinin dönüşümünü düzeltiyor

 Bürokrasi hukukun önüne geçtiğinde: İtalya’da bir mahkeme kararı çocuklara ait oturum izinlerinin dönüşümünü düzeltiyor

İtalya’da Lazio Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen yakın tarihli bir karar, göç sisteminde sıkça karşılaşılan bir sorunu yeniden gündeme taşıyor: hukukun katı ve hatalı yorumlarına dayanan idari kararlar.

23 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan karar, refakatsiz yabancı bir çocuğa verilen oturum izninin çalışma iznine dönüştürülmesi konusunu ele alıyor. Davanın tüm detaylarına Calaméo’da yayımlanan metin üzerinden ulaşmak mümkün (https://www.calameo.com/books/008079775e14bd2f3832a).

Uyuşmazlığın merkezinde, başvurusu idare tarafından reddedilen genç bir yabancı bulunuyor. Gerekçe olarak, en az iki yıl süren bir sosyal uyum programına katılmamış olması ve kanunda öngörülen resmi görüşü almamış olması gösterildi.

Ancak mahkeme farklı bir değerlendirme yaptı.

Kararda, İtalyan hukukunun bu tür bir dönüşüm için iki alternatif yol öngördüğü açıkça belirtiliyor. Birincisi, vesayet altındaki veya koruma altına alınmış çocuklar; ikincisi ise en az iki yıl süren bir entegrasyon programına katılanlar. Bu şartlar alternatif olup birlikte aranamaz.

İdarenin her iki şartı da aynı anda talep etmesi, kanunun öngördüğünden daha ağır bir yükümlülük getirdiği anlamına geliyor.

Mahkeme ayrıca önemli bir noktaya daha açıklık getiriyor: Yabancı Çocuklar Komitesi’nin görüşü prosedürde zorunludur, ancak bağlayıcı değildir. Dahası, bu görüşün temin edilmesi başvuru sahibinin değil, idarenin sorumluluğundadır.

Bu husus uygulamada büyük önem taşıyor. Zira birçok başvuru, başvuru sahibinin temin etmek zorunda olmadığı belgelerin eksikliği gerekçesiyle reddedilmektedir.

Mahkemenin mesajı açıktır: Göç hukuku mekanik ve katı bir bürokratik süreç olarak uygulanamaz. İdare her somut olayı ayrı ayrı değerlendirmeli ve yetkisini makuliyet ve orantılılık ilkelerine uygun şekilde kullanmalıdır.

Somut olayda başvuru sahibi, düzenli çalışma ve güncel belgelerle gerçek bir entegrasyon sürecini ortaya koymuştu. Buna rağmen başvurusu, hukukun şekilci bir yorumuna dayanılarak reddedilmişti.

Bu nedenle mahkeme, ret kararını iptal etti ve idareye dosyayı yeniden inceleme, gerekli görüşü kendiliğinden temin etme ve yasal şartları doğru şekilde değerlendirme yükümlülüğü getirdi.

Bu karar, bireysel davanın ötesinde önemli bir ilkeyi yeniden teyit ediyor: İdare hukuku yanlış uyguladığında, hukukun doğru uygulanmasını sağlamak yargının görevidir.

Göç hukuku alanında, hukuki statünün bireylerin hayatını doğrudan etkilediği düşünüldüğünde, bu denetim hayati önem taşımaktadır.

Avv. Fabio Loscerbo
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

domenica 19 aprile 2026

Straniero detenuto e diritto al rinnovo del permesso di soggiorno: accesso effettivo alle procedure amministrative in ambito penitenziario

 TEMA: Straniero detenuto e diritto al rinnovo del permesso di soggiorno: accesso effettivo alle procedure amministrative in ambito penitenziario

Abstract
Il contributo analizza il decreto numero 2827 del 2026, emesso il 7 aprile 2026 dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, con cui è stato riconosciuto il diritto di un cittadino straniero detenuto a recarsi presso la Questura per il rinnovo del permesso di soggiorno. Il provvedimento offre lo spunto per una riflessione sistematica sul rapporto tra diritto dell’immigrazione e stato detentivo, evidenziando la necessità di garantire l’effettività delle procedure amministrative anche in presenza di limitazioni della libertà personale.

1. Inquadramento della questione
Il diritto dell’immigrazione, per sua natura, si caratterizza come ambito in cui la dimensione amministrativa incide direttamente sulla sfera dei diritti fondamentali della persona. In tale contesto, la condizione di detenzione pone un problema strutturale: l’impossibilità materiale per lo straniero di adempiere agli obblighi procedurali che richiedono la presenza fisica presso le autorità competenti.

Il decreto in esame affronta proprio questo nodo, riconoscendo che la detenzione non può tradursi in una sospensione implicita dell’esercizio dei diritti amministrativi.

2. Il caso e il contenuto del provvedimento
Con decreto numero 2827 del 2026, il magistrato di sorveglianza di Bologna ha accolto la richiesta di concessione di un permesso di necessità, consentendo a un cittadino straniero detenuto di recarsi presso la Questura per il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile al seguente link:
https://www.calameo.com/books/008079775da5e9791f18c

La decisione si fonda su una lettura non formalistica dell’istituto previsto dall’ordinamento penitenziario, valorizzando la funzione del permesso di necessità quale strumento di tutela della posizione giuridica del detenuto.

3. Il superamento dell’interpretazione restrittiva dell’art. 30 O.P.
Tradizionalmente, il permesso di necessità ex art. 30 dell’ordinamento penitenziario è stato interpretato in senso restrittivo, limitandone l’applicazione a eventi familiari di particolare gravità.

Il provvedimento in commento si discosta da tale impostazione, affermando che anche esigenze di natura amministrativa possono integrare un “evento” rilevante, ove incidano in modo significativo e irreversibile sulla sfera giuridica dell’interessato.

Questa impostazione si inserisce in una più ampia tendenza interpretativa volta a privilegiare la sostanza rispetto alla forma, soprattutto quando sono in gioco diritti fondamentali.

4. Effettività dei diritti e accesso alle procedure amministrative
Il punto centrale del decreto è rappresentato dall’affermazione del principio di effettività. Il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno non può rimanere una mera previsione astratta, ma deve essere concretamente esercitabile.

In assenza di un intervento del magistrato di sorveglianza, la mancata possibilità di recarsi in Questura avrebbe determinato la perdita della regolarità del soggiorno, con conseguenze potenzialmente irreversibili.

Il provvedimento riconosce dunque che l’Amministrazione, in senso lato, è tenuta a garantire condizioni tali da rendere accessibili le procedure, anche nei confronti di soggetti detenuti.

5. Rilevanza costituzionale e sovranazionale
La decisione si presta a essere letta alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali. In particolare, viene in rilievo il diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché i principi di eguaglianza sostanziale e tutela dei diritti inviolabili della persona.

L’interpretazione adottata dal magistrato appare coerente con l’esigenza di evitare che la detenzione produca effetti ulteriori rispetto alla privazione della libertà personale, incidendo indebitamente su altri diritti non oggetto della misura restrittiva.

6. Considerazioni conclusive
Il decreto numero 2827 del 2026 rappresenta un importante precedente nella costruzione di un sistema che garantisca l’effettività dei diritti dello straniero anche in ambito penitenziario.

La decisione afferma un principio destinato ad assumere rilievo generale: il diritto dell’immigrazione non è sospeso dalla detenzione, e le procedure amministrative devono essere strutturate in modo tale da essere accessibili anche a chi si trova in stato detentivo.

In prospettiva, tale orientamento potrebbe favorire un’evoluzione della prassi amministrativa e giudiziaria, orientata a una maggiore integrazione tra sistema penitenziario e sistema dell’immigrazione, nel segno della tutela effettiva dei diritti fondamentali.

Dichiarazione sulle fonti
Il presente contributo si fonda sull’analisi del decreto numero 2827 del 2026 dell’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, pubblicato integralmente su Calameo al link sopra indicato. I riferimenti normativi sono aggiornati alla data odierna e verificati su fonti ufficiali.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

sabato 18 aprile 2026

When Bureaucracy Fails: Italian Court Overturns Denial of Residence Permit for Foreign Worker

 When Bureaucracy Fails: Italian Court Overturns Denial of Residence Permit for Foreign Worker

A recent ruling by the Regional Administrative Court of Calabria is sending a clear message to Italian authorities: immigration decisions cannot be based on rigid formalism when real-life circumstances tell a different story.

The case concerns a foreign worker who legally entered Italy under the framework of the “decreto flussi,” the system regulating entry quotas for non-EU workers. However, between the issuance of his visa and his arrival in Italy, the employer who had originally requested his entry ceased business activity. As a result, the Prefecture denied his request for a residence permit for “job-seeking purposes” (attesa occupazione).

At first glance, the administration’s decision may appear consistent with a strict reading of the rules. But the court saw it differently.

In its judgment of 25 February 2026, the TAR Calabria annulled the denial, emphasizing that the administration had failed to properly investigate the case and had provided insufficient reasoning. The judges highlighted a fundamental issue: immigration procedures cannot ignore the concrete reality of each situation.

The worker had entered Italy lawfully and had promptly taken steps to regularize his status. Instead of assessing whether he could find alternative employment—possibly even within a business structure connected to the original employer—the administration simply rejected the application.

According to the court, this approach violates core principles of administrative law, including the duty to conduct a thorough investigation and to provide adequate justification for decisions. The ruling explicitly criticizes the failure to evaluate “the effects that the facts reported by the applicant have on the administrative procedure” .

This is not just a technical point. It goes to the heart of how immigration policy is implemented in practice.

The judgment reinforces the idea that the purpose of labor migration rules is not merely to regulate entry, but to facilitate actual employment and integration. When circumstances change—such as the closure of a company—the system must adapt, rather than penalize the worker for events beyond his control.

Legal experts note that the decision aligns with a broader trend in Italian case law, which increasingly pushes back against overly rigid administrative practices in immigration matters. Courts are demanding that authorities move beyond a checklist approach and engage in a substantive evaluation of each case.

The implications are significant. For foreign workers, the ruling offers greater protection against arbitrary refusals. For public authorities, it serves as a warning: decisions must be grounded in real-world assessments, not just formal conditions that may no longer reflect reality.

Ultimately, the message is simple but powerful. Immigration law cannot be administered in a vacuum. It must account for the complexity of human and economic situations—especially when the individual has acted in full compliance with the law.

Read the full publication:
https://www.calameo.com/books/008079775f514b4a75120


Avv. Fabio Loscerbo
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

إشارات شنغن لا تكفي: مجلس الدولة الإيطالي يحدّ من الرفض التلقائي لتصاريح الإقامة

 إشارات شنغن لا تكفي: مجلس الدولة الإيطالي يحدّ من الرفض التلقائي لتصاريح الإقامة

يمثل حكم حديث صادر عن Consiglio di Stato تطورًا مهمًا في كيفية التعامل مع إشارات شنغن ضمن إجراءات الهجرة، حيث وضع حدودًا واضحة لأسلوب الرفض التلقائي من قبل الإدارة.

في الحكم المنشور بتاريخ 22 يناير 2026، والمتعلق بالإجراء ذي الرقم العام 8865 لسنة 2023 ، تناولت المحكمة مسألة متكررة في الواقع العملي: هل يكفي وجود إشارة شنغن وحده لتبرير رفض الطلب؟

نشأت القضية من رفض طلب تسوية الوضع القانوني استنادًا فقط إلى إشارة صادرة عن دولة عضو أخرى. وقد اكتفت الإدارة بالإشارة إلى وجود هذه الإشارة دون تحليل أسبابها أو التحقق من مدى استمرار سريانها.

غير أن مجلس الدولة تبنى موقفًا مختلفًا.

فبحسب الحكم، لا يمكن اعتبار إشارة شنغن سببًا حاسمًا بشكل تلقائي. فهي ليست واقعة قانونية موحدة، بل مجرد معلومة تختلف قيمتها القانونية بحسب الأسباب التي أدت إلى إدراجها في النظام.

وهذا التمييز جوهري. إذ قد تستند إشارات شنغن إلى اعتبارات خطيرة تتعلق بالأمن العام أو إلى سوابق جنائية، كما قد تكون في حالات أخرى نتيجة أوضاع إدارية محدودة، مثل الدخول غير النظامي إلى أراضي إحدى الدول الأعضاء.

إن تجاهل هذا التمييز يؤدي إلى إضعاف القرار الإداري. وفي الحالة محل النظر، لم تقم الإدارة بأي تحقيق حول أسباب الإشارة، كما لم تأخذ في الاعتبار أنها أُلغيت أو لم يتم تجديدها.

لهذه الأسباب، اعتبر مجلس الدولة قرار الرفض غير مشروع، مشيرًا إلى وجود قصور في التحقيق وضعف في التسبيب.

ويؤكد هذا الحكم مبدأً أساسيًا في القانون الإداري، وهو أن القرارات التي تمس حقوق الأفراد يجب أن تستند إلى تقييم فعلي وملموس، لا إلى تطبيقات شكلية أو تلقائية.

بالنسبة للممارسين في مجال قانون الهجرة، فإن الدلالة واضحة: يجب دائمًا تحليل إشارة شنغن في سياقها، مع مراعاة مصدرها وطبيعتها ومدى سريانها.

بقلم المحامي فابيو لوسيربو
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

venerdì 17 aprile 2026

Las señalaciones Schengen no bastan: el Consejo de Estado italiano limita las denegaciones automáticas de permisos de residencia

 Una reciente decisión del Consiglio di Stato introduce un cambio relevante en el uso de las señalaciones Schengen dentro de los procedimientos de inmigración, estableciendo límites claros al automatismo administrativo.

En su sentencia publicada el 22 de enero de 2026, relativa al procedimiento con número de registro general 8865 de 2023 , el órgano jurisdiccional abordó una cuestión recurrente: si la mera existencia de una señalación Schengen puede justificar, por sí sola, una denegación.

El caso se originó a partir del rechazo de una solicitud de regularización basado exclusivamente en una señalación emitida por otro Estado miembro. La administración se limitó a constatar su existencia, sin analizar los motivos que la habían generado ni verificar su vigencia.

El Consejo de Estado adopta una posición distinta.

Según la sentencia, una señalación Schengen no puede considerarse automáticamente determinante. No se trata de un hecho jurídico uniforme, sino de una información cuya relevancia depende de las razones concretas que han motivado su inclusión en el sistema.

Esta precisión resulta fundamental. Las señalaciones Schengen pueden estar vinculadas a cuestiones graves de seguridad pública o a antecedentes penales, pero también pueden derivar de situaciones mucho más limitadas, como una entrada irregular en el territorio de un Estado miembro.

La falta de esta distinción debilita el procedimiento administrativo. En el caso analizado, la administración no llevó a cabo ninguna verificación sobre los motivos de la señalación y omitió considerar que esta había sido revocada o no renovada.

Por estas razones, el Consejo de Estado declaró ilegítima la denegación, señalando un defecto de instrucción y una insuficiencia de motivación.

La decisión refuerza un principio fundamental del derecho administrativo: las decisiones que afectan a los derechos individuales deben basarse en una valoración concreta y no en automatismos formales.

Para los profesionales del derecho de extranjería, la indicación es clara: una señalación Schengen debe analizarse siempre en su contexto, atendiendo a su origen, su naturaleza y su vigencia.

Por Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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