martedì 1 aprile 2025

R.G. 8654/2024 – Tribunale di Bologna – Sentenza del 30 marzo 2025 Permesso di soggiorno per motivi familiari: prevale la produzione tardiva del certificato di idoneità abitativa

 

R.G. 8654/2024 – Tribunale di Bologna – Sentenza del 30 marzo 2025

Permesso di soggiorno per motivi familiari: prevale la produzione tardiva del certificato di idoneità abitativa

Nel procedimento iscritto al n. R.G. 8654/2024, il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso presentato da un cittadino albanese avverso il provvedimento della Questura di Ravenna con cui era stato disposto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il provvedimento impugnato si fondava unicamente sulla mancanza, al momento della domanda, del certificato di idoneità abitativa previsto dall’art. 29, comma 3, del D.lgs. 286/1998. In sede di giudizio, tuttavia, tale documento è stato prodotto e ha attestato la piena conformità dell’alloggio ospitante, già residenza della moglie del ricorrente, per sei persone, numero che comprendeva il nucleo familiare di riferimento.

Il Tribunale ha precisato, sulla scorta di consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 2539/2005 e n. 10925/2019), che il sindacato del giudice ordinario in tema di permessi di soggiorno per motivi familiari è circoscritto ai profili specificamente contestati nel provvedimento impugnato, senza possibilità di estendere il controllo ad altri presupposti non dedotti.

Con riferimento al caso concreto, il Tribunale ha quindi ritenuto irrilevante il momento in cui il certificato di idoneità abitativa è stato presentato, osservando che nel momento della decisione l’alloggio risultava conforme e la residenza del ricorrente già avviata presso il medesimo immobile.

Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Le spese sono state compensate in ragione della natura documentale della controversia.

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a tutelare il diritto all’unità familiare e a valorizzare la leale collaborazione procedimentale tra cittadino e pubblica amministrazione, anche alla luce dell’art. 7 della Direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare. Essa conferma che la produzione tardiva di documenti determinanti – se intervenuta prima della decisione finale – non può giustificare un automatismo rigettante, ma deve essere esaminata nel merito.


Avv. Fabio Loscerbo

lunedì 31 marzo 2025

L’annullamento dell’espulsione in presenza di protezione speciale riconosciuta successivamente – Nota a sentenza del Giudice di Pace di Verona, n. RG 7627/2023, emessa il 10 marzo 2025

 L’annullamento dell’espulsione in presenza di protezione speciale riconosciuta successivamente – Nota a sentenza del Giudice di Pace di Verona, n. RG 7627/2023, emessa il 10 marzo 2025


Abstract:
Con la sentenza n. RG 7627/2023, il Giudice di Pace di Verona ha accolto un ricorso avverso un decreto di espulsione, valorizzando il sopravvenuto riconoscimento della protezione speciale da parte del Tribunale di Venezia. Il provvedimento si inserisce in un filone giurisprudenziale che riafferma l’effetto impeditivo automatico dell’espulsione nei confronti dello straniero che ottiene tutela ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998, anche se la protezione è stata riconosciuta in un momento successivo alla notifica del decreto.


1. I fatti di causa
Il ricorrente ha impugnato un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Verona ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del Testo Unico sull’immigrazione, fondato sull’assenza di un valido permesso di soggiorno. La misura era stata notificata il 14 dicembre 2023.

Nel corso del giudizio, tuttavia, il ricorrente ha documentato l’intervenuto riconoscimento della protezione speciale da parte del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di immigrazione, con ordinanza emessa il 26 settembre 2024 nel procedimento n. 1417/2023.

Alla luce di tale sopravvenienza, l’udienza del 10 marzo 2025 si è conclusa con l’annullamento del provvedimento prefettizio e la compensazione integrale delle spese di lite.


2. La motivazione del Giudice
Il Giudice di Pace ha rilevato come la sopravvenuta decisione del Tribunale civile abbia conferito al ricorrente un diritto pieno e attuale al soggiorno, fondato su un permesso ex art. 19 TUI, idoneo a paralizzare l’esecuzione del decreto espulsivo.

Si sottolinea che la decisione del giudice civile è successiva all’adozione dell’atto amministrativo impugnato. Tuttavia, secondo un orientamento consolidato, la valutazione dell’attualità del diritto al soggiorno può e deve tenere conto di circostanze sopravvenute, a tutela del principio di effettività e del divieto di espulsione di soggetti titolari di forme di protezione riconosciute dall’ordinamento.


3. Considerazioni sistemiche e rilievi pratici
La pronuncia conferma l’obbligo, per l’autorità amministrativa e per il giudice, di valutare la compatibilità dell’espulsione con il diritto sopravvenuto al soggiorno. In tal senso, si conferma che il riconoscimento giudiziale della protezione speciale ha natura costitutiva e prevalente, imponendo l’annullamento dell’atto espulsivo anche se legittimamente adottato in un momento anteriore.

Da un punto di vista pratico, la sentenza ribadisce l’importanza della strategia difensiva fondata sulla presentazione tempestiva di documentazione sopravvenuta, valorizzabile anche in sede di giudizio amministrativo.

Appare condivisibile, infine, la compensazione delle spese, stante l’intervenuta modifica del quadro giuridico e la buona fede dell’Amministrazione nell’adozione dell’atto poi annullato.


4. Conclusioni
La sentenza RG 7627/2023 del Giudice di Pace di Verona rafforza l’orientamento secondo cui l’espulsione non può essere eseguita o mantenuta qualora intervenga un titolo giuridico sopravvenuto che legittimi la permanenza dello straniero. Si tratta di un’applicazione coerente dei principi costituzionali e internazionali di tutela dei diritti fondamentali della persona migrante.


Avv. Fabio Loscerbo

venerdì 28 marzo 2025

Obbligo della Questura di apporre il Codice Fiscale sulla ricevuta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari: ordinanza del Tribunale di Bologna del 26 marzo 2025 (N. R.G. 2025/3017 -1)

 

Obbligo della Questura di apporre il Codice Fiscale sulla ricevuta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari: ordinanza del Tribunale di Bologna del 26 marzo 2025 (N. R.G. 2025/3017 -1)

Con ordinanza del 26 marzo 2025, nel procedimento iscritto al n. R.G. 2025/3017 -1, il Tribunale Ordinario di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, ha accolto un ricorso cautelare promosso da un cittadino straniero, già beneficiario di una sospensiva dell’efficacia esecutiva del rigetto della sua domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale.

La questione, che costituisce una novità assoluta nella giurisprudenza di merito, riguardava il rilascio da parte della Questura della ricevuta (“cedolino”) attestante la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, priva del codice fiscale. Ciò avveniva nonostante una precedente ordinanza dello stesso Tribunale avesse già ordinato il rilascio del documento.

Il ricorrente lamentava l’impossibilità di esercitare attività lavorativa a causa della mancata attribuzione del codice fiscale, elemento imprescindibile per l’accesso al mercato del lavoro e per l’esercizio di diritti fondamentali in Italia.

Le amministrazioni resistenti non si costituivano in giudizio, ma facevano pervenire una nota tecnica, nella quale attribuivano la mancata apposizione del codice fiscale a problematiche operative.

Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse meritevole di accoglimento. La ratio della decisione risiede nella natura anticipatoria della misura cautelare già emessa, la quale – sospendendo il rigetto della domanda di permesso – consente di anticiparne gli effetti giuridici, tra cui la possibilità di svolgere attività lavorativa ai sensi dell’art. 30, comma 2 del TUI.

Dal momento che il permesso richiesto consente di lavorare, il giudice ha affermato che anche la ricevuta di richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari – sebbene formalmente non sia un titolo definitivo – costituisce un documento provvisorio idoneo a giustificare l’attribuzione del codice fiscale. Ne consegue, secondo il Tribunale, che tale documento deve necessariamente contenere il codice fiscale, senza il quale viene vanificata la funzione abilitante del provvedimento stesso.

La decisione, oltre ad affermare con forza il principio di effettività dei diritti dei cittadini stranieri, si segnala come la prima nel suo genere a imporre l'apposizione del codice fiscale su una ricevuta di primo rilascio per motivi familiari, contribuendo così a colmare un vuoto normativo e operativo che fino ad oggi aveva lasciato spazio a prassi difformi.

Nel dispositivo, il Tribunale ha ordinato alla Questura di Bologna l’immediata apposizione del codice fiscale sul cedolino già rilasciato in esecuzione dell’ordinanza del 10 gennaio 2025, nell’ambito del procedimento n. 17811/2024.

Questa ordinanza si inserisce a pieno titolo nel quadro giurisprudenziale che mira a garantire l’effettiva tutela delle situazioni giuridiche soggettive anche nella fase provvisoria del soggiorno, rafforzando il principio secondo cui l’azione amministrativa deve essere funzionale alla piena realizzazione dei diritti riconosciuti in sede giudiziaria.


Avv. Fabio Loscerbo

mercoledì 26 marzo 2025

La protezione speciale tra diritto interno e fonti sovranazionali Nota a Trib. Brescia, sent. 18 febbraio 2025, n. R.G. 4531/2024

 

La protezione speciale tra diritto interno e fonti sovranazionali

Nota a Trib. Brescia, sent. 18 febbraio 2025, n. R.G. 4531/2024

di Avv. Fabio Loscerbo

Nel panorama giurisprudenziale in continua evoluzione in materia di protezione speciale, la sentenza del Tribunale di Brescia, pronunciata il 18 febbraio 2025 (n. R.G. 4531/2024), rappresenta un esempio emblematico di applicazione coerente dei principi costituzionali e sovranazionali a tutela della persona straniera.

Il ricorrente aveva proposto opposizione al rigetto della propria istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale, rigetto fondato sulla presunta assenza di radicamento in Italia e sulla mancata sussistenza di una condizione di vulnerabilità. Il Tribunale ha ribaltato tale impostazione, riconoscendo il diritto del richiedente alla protezione speciale sia sotto il profilo del rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio, sia in relazione alla tutela della vita privata e familiare, con esplicito riferimento all’art. 8 CEDU e all’art. 19, comma 1.1, del T.U. Immigrazione.

Particolarmente interessante è l'approfondita analisi compiuta dal Collegio in merito alla situazione sistemica della Turchia, paese d’origine del ricorrente, con un quadro aggiornato delle violazioni sistemiche e gravi dei diritti umani. Il Tribunale ha valorizzato fonti internazionali attendibili, tra cui i report di Freedom House e dell’EUAA, evidenziando come le criticità democratiche, la repressione dell’opposizione politica, la censura mediatica e la crisi dei diritti civili costituiscano elementi oggettivi di rischio per chi faccia ritorno in Turchia.

Sul piano soggettivo, il giudizio si è esteso alla valutazione dell’integrazione personale del ricorrente, che risultava occupato con contratto a tempo indeterminato, dimostrando così un effettivo inserimento sociale e lavorativo. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a integrare la condizione di tutela ex art. 19, comma 1.1, anche nella parte riferita al rispetto della vita privata.

Di rilievo la posizione assunta dal Tribunale sul diritto intertemporale. Poiché la domanda era stata presentata in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. 20/2023 (cosiddetto “Decreto Cutro”), il Collegio ha applicato la normativa previgente, ossia quella modificata dal D.L. 130/2020, riaffermando il principio secondo cui il nuovo regime normativo non può retroagire in danno del richiedente.

La decisione si segnala, pertanto, non solo per la corretta applicazione della disciplina giuridica, ma anche per l’approccio sistematico e multilivello, conforme ai principi costituzionali, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e al diritto dell’Unione Europea.

Essa conferma come la protezione speciale, nella sua dimensione post-umanitaria, continui a fungere da strumento di tutela fondamentale dei diritti della persona, anche in contesti in cui il mero dato lavorativo si accompagna a una più ampia vulnerabilità sistemica e al rischio di compressione delle libertà fondamentali in caso di rimpatrio.


📌 Avv. Fabio Loscerbo

martedì 25 marzo 2025

Due ordinanze interlocutorie del Tribunale di Bologna sulla protezione complementare: chiesti chiarimenti alla Questura di Bologna

 

Due ordinanze interlocutorie del Tribunale di Bologna sulla protezione complementare: chiesti chiarimenti alla Questura di Bologna

Con due distinte ordinanze entrambe datate 5 marzo 2025, il Tribunale Ordinario di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione – ha disposto approfondimenti istruttori nei procedimenti iscritti ai numeri R.G. 1659/2025 e R.G. 1836/2025, entrambi relativi alla difficoltà, per i ricorrenti, di accedere alla procedura di protezione complementare presso la Questura di Bologna.

Nel primo caso (R.G. 1659/2025), il ricorrente aveva dedotto di essersi recato due volte in Questura, in orari mattutini, senza riuscire a formalizzare la propria domanda di protezione. Il Tribunale ha escluso che vi sia competenza a sindacare genericamente l’organizzazione amministrativa, ma ha chiarito che laddove le modalità operative della pubblica amministrazione impediscano o ritardino irragionevolmente l’esercizio di un diritto soggettivo (quale quello di presentare una domanda di protezione), allora la giurisdizione ordinaria deve intervenire. Tuttavia, nel caso concreto, ha ritenuto insufficienti le sole due circostanze descritte per accertare l’impossibilità oggettiva di accesso e ha perciò disposto l’acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c. dalla Questura di Bologna, in ordine a giornate, orari e numero di domande effettivamente ricevute.

Nel secondo caso (R.G. 1836/2025), l’accesso alla domanda era stato impedito con una motivazione legata alla mancanza di documentazione comprovante il domicilio a Bologna. Il Tribunale, con ampia motivazione, ha ricordato come la giurisprudenza – sia nazionale che interna allo stesso foro bolognese – escluda espressamente che la mancanza di prova del domicilio possa determinare l’irricevibilità di una domanda di protezione, trattandosi di un vizio eventualmente sanabile e da valutarsi nel merito. Anche in questo caso, è stata disposta un’istruttoria presso la Questura di Bologna per verificare se tale prassi – basata sulla richiesta preventiva di documentazione domiciliare – venga effettivamente seguita come causa di esclusione dall’accesso alla procedura.

Le due ordinanze, pur formalmente interlocutorie, confermano un orientamento consolidato: il diritto di accesso alla procedura di protezione non può essere subordinato a prassi amministrative rigide o contrarie alla normativa, e qualsiasi ostacolo concreto o interpretazione estensiva in senso restrittivo deve essere scrutinata dal giudice.

È significativo che in entrambi i procedimenti il Tribunale abbia fatto ricorso all’art. 213 c.p.c. per richiedere formalmente chiarimenti alla Questura di Bologna, a conferma dell’importanza attribuita alla trasparenza delle modalità operative e al principio di effettività del diritto.


Avv. Fabio Loscerbo

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena: un punto di riferimento efficiente per la protezione e il soggiorno

 

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena: un punto di riferimento efficiente per la protezione e il soggiorno

A Modena, l’Ufficio Immigrazione della Questura rappresenta non soltanto una struttura amministrativa, ma anche un presidio concreto di accoglienza istituzionale. In particolare, l’Ufficio Asilo si distingue per un approccio pratico, competente e rispettoso delle norme, che merita di essere riconosciuto e valorizzato. Chi si occupa di assistenza legale e sociale in favore di cittadini stranieri lo sa: la disponibilità e la professionalità del personale addetto all’asilo si percepiscono già dal primo contatto.

Uno degli aspetti più importanti da sottolineare è che l’Ufficio Asilo di Modena riconosce in modo esplicito la possibilità di presentare domanda per il solo rilascio del permesso per protezione complementare, anche al di fuori della tradizionale domanda di status di rifugiato o protezione sussidiaria. Tale riconoscimento si traduce concretamente in una prassi ben definita, con la fissazione di un appuntamento specifico per “formalizzare la domanda di protezione complementare all’interno della procedura di protezione internazionale”. È un’apertura sostanziale e importante, che riflette il rispetto della giurisprudenza più avanzata e dei diritti garantiti dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione.

La procedura è organizzata in due fasi: il primo appuntamento serve per l’identificazione e il fotosegnalamento, ovvero le impronte digitali, mentre il secondo è destinato al rilascio della ricevuta di soggiorno provvisorio, che consente al richiedente di accedere ai servizi essenziali, lavorare e integrarsi in attesa della decisione.

Per quanto riguarda i rinnovi dei permessi per richiesta asilo, la Questura ha delegato la gestione degli appuntamenti all’ufficio competente del Comune di Modena. Tuttavia, quando vengono rappresentate esigenze lavorative o situazioni particolarmente delicate, l’Ufficio Immigrazione dimostra grande attenzione: provvede direttamente a fissare o ad anticipare l’appuntamento già assegnato, evitando disagi o interruzioni nei percorsi di regolarizzazione.

Questa capacità di ascolto e adattamento è tutt’altro che scontata nel panorama nazionale. In un sistema spesso segnato da lentezze e difficoltà di accesso, l’esperienza modenese mostra che è possibile coniugare legalità e umanità, offrendo risposte rapide, coerenti e giuridicamente corrette a chi si trova in situazioni di fragilità.

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena è, quindi, un esempio concreto di buona amministrazione: vicino alle persone, ma rigoroso nel rispetto delle procedure. Una realtà che lavora nel silenzio quotidiano, ma che merita di essere conosciuta e apprezzata per ciò che rappresenta.


Avv. Fabio Loscerbo

domenica 23 marzo 2025

Due volti dell’immigrazione: chi delinque e chi si integra. Il caso Osama e la necessità di un nuovo paradigma

 

Due volti dell’immigrazione: chi delinque e chi si integra. Il caso Osama e la necessità di un nuovo paradigma

di Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID: 280782895721-36

In questi giorni, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato con fermezza il rimpatrio di due cittadini stranieri condannati per spaccio di droga, espulsi al termine della loro pena detentiva e ricondotti nel loro Paese di origine. Un’azione concreta, tesa a rafforzare il principio secondo cui chi delinque e non ha titolo per restare deve essere rimpatriato.

“Continua l’impegno per il rimpatrio di soggetti pericolosi presenti irregolarmente sul nostro territorio,” – si legge nel comunicato pubblicato dal Ministro su X.

A questa dichiarazione ho voluto rispondere pubblicamente sottolineando un punto essenziale: espellere chi rifiuta le regole è anche un atto di rispetto verso chi, al contrario, si integra onestamente. È una forma di tutela nei confronti dei tanti stranieri che rispettano le leggi, lavorano e contribuiscono al benessere collettivo.

Uno di loro era ABBASSA Osama, 22 anni, morto tragicamente in un incidente stradale a Padova mentre tornava dal lavoro. Osama aveva trovato un’occupazione stabile, versava regolarmente i contributi, viveva in alloggio comunicato, e aveva sottoscritto l’Accordo di Integrazione, un impegno solenne con lo Stato italiano ad apprendere la lingua, rispettare le leggi, assolvere agli obblighi fiscali e contribuire al progresso della comunità che lo ospita.

La magistratura farà chiarezza sulle responsabilità dell’incidente che ha portato via Osama. Si auspica che non si tratti di un caso di sfruttamento lavorativo, ma è compito della magistratura accertare anche questo aspetto, in un contesto dove, purtroppo, molti stranieri si trovano impiegati in circuiti occupazionali segnati da orari estenuanti, spostamenti rischiosi e scarse tutele.

L’incidente è stato riportato dalla stampa locale, che ha dato notizia della tragica fine di Osama mentre rientrava dal lavoro:
https://www.vicenzatoday.it/cronaca/correzzola-schianto-facchino-morto-19-marzo-2025.html

Va ricordato che pendeva presso il Tribunale di Venezia un ricorso per il riconoscimento della protezione speciale in suo favore. In quella sede avevo scritto che Osama aveva “avviato un percorso di inclusione economica in Italia, testimoniato da contratti di lavoro regolari e da una progressiva stabilizzazione nel mercato occupazionale”. Avevo sostenuto che il suo eventuale rimpatrio avrebbe comportato “un’interruzione forzata del percorso di integrazione economica, con la perdita delle opportunità di lavoro consolidate in Italia”, oltre alla “mancanza di una rete di supporto sociale nel paese d’origine”. E avevo concluso che tutto questo si sarebbe tradotto in una violazione del diritto alla vita privata, così come garantito dall’art. 8 della CEDU.

È proprio per persone come Osama che ho proposto il nuovo paradigma: integrazione o ReImmigrazione.
Un modello che riconosce e valorizza chi si impegna a costruire qui la propria vita, e che al contempo prevede un ritorno nel paese d’origine per chi, invece, rifiuta le regole e sceglie la strada della delinquenza.
Un nuovo paradigma da attuare attraverso l'applicazione generalizzata della procedura di protezione complementare, che nel caso di Osama aveva dato risultati eccellenti: la sua vita, il suo lavoro, il suo percorso erano la testimonianza vivente dell’efficacia di questo strumento quando correttamente applicato.

La morte di Osama non deve essere dimenticata.
Deve diventare un monito, una pietra angolare per affermare la necessità di un nuovo modello, di un nuovo paradigma non più fondato esclusivamente sul lavoro, ma sull'integrazione come percorso complesso, fatto di lingua, rispetto delle regole e partecipazione alla vita civile.
Solo così il fenomeno “immigrazione” potrà diventare gestibile e sostenibile.

Rimpatrio per chi delinque, a tutela di tutti gli stranieri che si integrano

Rimpatrio per chi delinque, a tutela di tutti gli stranieri che si integrano

Con un post pubblicato sui social, il Ministro dell’Interno ha annunciato il rimpatrio di due cittadini stranieri condannati per spaccio di droga. Dopo aver scontato la pena in carcere, i due sono stati espulsi dal territorio nazionale e ricondotti nel Paese d’origine.

Una decisione giusta e coerente con la linea del rispetto delle regole. In uno Stato di diritto, chi ha commesso reati gravi e non possiede i requisiti per restare non può continuare a vivere indisturbato sul territorio. Il rimpatrio in questi casi è una misura necessaria e legittima.

Ma c’è di più: agire con fermezza verso chi delinque significa anche proteggere e valorizzare tutti quegli stranieri che, invece, si impegnano ogni giorno per integrarsi, lavorare, imparare la lingua e rispettare le regole del nostro Paese. È anche grazie a queste azioni che si rafforza la fiducia tra istituzioni e cittadini, italiani e stranieri.

Bene, dunque, il lavoro del Ministero dell’Interno e delle forze dell’ordine. La sicurezza e l’integrazione non sono alternative: vanno insieme. E chi rifiuta l’integrazione, deve accettare la ReImmigrazione.

#Sicurezza #Integrazione #Immigrazione #ReImmigrazione

Avv. Fabio Loscerbo

sabato 22 marzo 2025

Le criticità nell’accesso agli appuntamenti presso l’Ambasciata d’Italia in Pakistan per il rilascio del visto d’ingresso: una riflessione giuridico-amministrativa

 Le criticità nell’accesso agli appuntamenti presso l’Ambasciata d’Italia in Pakistan per il rilascio del visto d’ingresso: una riflessione giuridico-amministrativa

di Avv. Fabio Loscerbo

Negli ultimi anni, l’ottenimento del visto d’ingresso per l’Italia da parte di cittadini stranieri, in particolare da Paesi terzi come il Pakistan, si è rivelato un processo sempre più complesso e disfunzionale. Una vicenda documentata da fonti legali evidenzia una serie di problematiche strutturali e procedurali che sollevano dubbi sull'effettività dei diritti riconosciuti ai richiedenti e sul rispetto dei principi fondamentali dell'azione amministrativa.

1. Il quadro normativo e le responsabilità della pubblica amministrazione

Il rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato è disciplinato dal combinato disposto dell’art. 22 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dell’art. 31 del D.P.R. 394/1999. Una volta emesso il Nulla Osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, l’Ambasciata italiana competente è tenuta, secondo l’art. 4 dello stesso regolamento, a rilasciare il visto in modo “consequenziale e complementare”.

Il principio di buona amministrazione, sancito dall’art. 97 della Costituzione e rafforzato dall’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, impone che ogni procedimento amministrativo si concluda entro un termine ragionevole, come previsto anche dall’art. 2 della Legge 241/1990. Tuttavia, in molti casi sono emersi ritardi significativi e ingiustificati.

2. Ritardi e mancate risposte nel procedimento

In una vicenda emblematica, un cittadino straniero ha ottenuto regolare Nulla Osta in data 31 maggio 2024. Nonostante il deposito del passaporto presso l’Ambasciata già nel mese di ottobre 2024, e nonostante numerose diffide, solleciti e istanze di accesso agli atti inviate da parte della difesa legale, ad oggi il visto non risulta ancora rilasciato.

Il procedimento amministrativo si è protratto per mesi, senza un’esplicita comunicazione da parte dell’Amministrazione, in violazione degli obblighi di trasparenza e partecipazione procedimentale previsti dagli articoli 7 e 10 della Legge 241/1990. Neppure le istanze rivolte all’Ispettorato per la Funzione Pubblica e agli organi di controllo del Ministero degli Esteri hanno prodotto risultati risolutivi.

3. L’opacità della gestione tramite outsourcing

Un ulteriore elemento critico riguarda la gestione degli appuntamenti e delle pratiche tramite soggetti terzi, come la società BLS Islamabad, incaricata dalla sede diplomatica di operare come sportello di front office. Nonostante la funzione di intermediazione, permangono opacità rispetto alla regolamentazione interna, ai criteri di priorità nella gestione delle domande e alla trasparenza delle liste d’attesa.

L’accesso agli atti richiesto dalla difesa ha incluso, tra l’altro, domande relative alla convenzione con BLS, alla lista delle pratiche in attesa, al numero di appuntamenti concessi e rifiutati e agli ordini di servizio eventualmente emessi dalla sede diplomatica. Tali documenti non sono stati resi disponibili, nonostante i doveri derivanti dalla normativa sull’accesso.

4. Implicazioni giuridiche e necessità di riforma

Il ritardo nel rilascio del visto d’ingresso vanifica il Nulla Osta rilasciato, compromette il diritto del cittadino straniero a lavorare regolarmente in Italia e genera un danno economico e sociale per il datore di lavoro e per lo stesso richiedente. Non solo: configura una responsabilità amministrativa che può dar luogo a contenziosi per il risarcimento del danno da ritardo e per il mancato rispetto degli obblighi procedurali.

Inoltre, emerge con forza l’esigenza di una riforma strutturale nel sistema di rilascio dei visti, che preveda un controllo più stringente sull’operato delle sedi consolari, una digitalizzazione efficace dei procedimenti e la pubblicazione di dati statistici trasparenti sull’andamento delle pratiche.

Conclusioni

Il caso dell’Ambasciata italiana in Pakistan è paradigmatico di una criticità diffusa nella gestione consolare delle pratiche migratorie. La mancanza di trasparenza, la durata irragionevole dei procedimenti e la scarsa accountability delle amministrazioni coinvolte compromettono il diritto degli stranieri a vedere trattate le loro domande in modo equo, efficace e tempestivo. È urgente che il Ministero degli Esteri e il Governo intervengano per assicurare una gestione consolare efficiente, conforme ai principi dello Stato di diritto e della buona amministrazione.


Avv. Fabio Loscerbo
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Giurisdizioni Superiori
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Prenotafacile: uno strumento utile ma da riformare – L’accesso ai diritti non può essere una corsa a ostacoli digitali

 Prenotafacile: uno strumento utile ma da riformare – L’accesso ai diritti non può essere una corsa a ostacoli digitali

Nel panorama della digitalizzazione amministrativa italiana, Prenotafacile rappresenta una delle principali porte di accesso per i cittadini stranieri che devono interagire con l’Ufficio Immigrazione delle Questure. Il portale, raggiungibile all’indirizzo https://prenotafacile.poliziadistato.it, è stato ideato per consentire agli utenti di fissare un appuntamento per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e per altre procedure connesse alla permanenza regolare sul territorio nazionale.

Sulla carta, si tratta di una semplificazione importante: un sistema online pensato per evitare code, ridurre i tempi di attesa e garantire un accesso ordinato agli sportelli. Tuttavia, come spesso accade quando la tecnologia si scontra con la complessità della realtà, quello che dovrebbe essere uno strumento di efficienza si rivela, troppo spesso, una fonte di frustrazione.

La criticità più evidente è legata alla scarsità e alla gestione poco trasparente delle disponibilità. Molti utenti, pur collegandosi costantemente al portale, non riescono a visualizzare slot liberi per settimane. Il sistema sembra premiare chi ha una connessione veloce, chi può passare ore davanti allo schermo, chi conosce perfettamente il funzionamento della piattaforma. A rimanere indietro, invece, sono i più vulnerabili: chi non ha dimestichezza con gli strumenti digitali, chi non parla bene l’italiano, chi non può contare su reti di supporto.

Tutto questo genera una dinamica di esclusione silenziosa ma profondamente ingiusta. L’accesso a un diritto — quello al soggiorno regolare, alla protezione internazionale, alla possibilità di lavorare legalmente — non può dipendere dalla velocità con cui si clicca su un link. Eppure, per molti cittadini stranieri, la difficoltà a prenotare un semplice appuntamento si traduce in mesi di attesa, rischi di decadenza, interruzione del lavoro, impossibilità di accedere ai servizi sanitari o previdenziali.

Non si tratta solo di una questione tecnica. È un problema di equità e di giustizia amministrativa. Un sistema pubblico che si affida alla digitalizzazione deve garantire pari accesso a tutti, non creare barriere aggiuntive. Quando la tecnologia diventa un filtro che seleziona chi può esercitare un diritto e chi no, si tradisce il senso stesso della trasformazione digitale nella pubblica amministrazione.

Ciò che serve è un ripensamento radicale. Prenotafacile dovrebbe evolversi da semplice calendario virtuale a una vera e propria piattaforma interattiva. Un luogo in cui l’utente possa non solo prenotare un appuntamento, ma anche seguire l’avanzamento della propria procedura, caricare documenti, ricevere notifiche trasparenti. Un luogo dove esista assistenza multilingue, dove le finestre di prenotazione vengano aperte con criteri chiari e uguali per tutti.

Un portale pubblico non può funzionare come una lotteria. Deve essere strumento di garanzia, non di selezione. E questo vale a maggior ragione in materia di immigrazione, dove la burocrazia si intreccia ogni giorno con la vita, la dignità e la speranza delle persone.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato esperto in diritto dell’immigrazione e lobbista registrato in materia di Migrazione e Asilo presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID: 280782895721-36

Un presidio di efficienza e umanità: l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna

 Un presidio di efficienza e umanità: l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna rappresenta, per molti cittadini stranieri, il primo punto di contatto con lo Stato italiano. In un tempo in cui il fenomeno migratorio è spesso oggetto di discussioni ideologiche e polarizzate, è importante valorizzare quelle realtà istituzionali che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con serietà, umanità e altissimo senso del dovere.

A Ravenna, l’Ufficio Immigrazione – situato in Viale Enrico Berlinguer n. 20 – si distingue per l’efficienza nella gestione delle procedure relative al soggiorno e alla protezione internazionale. È doveroso precisare che le procedure inerenti ai ricongiungimenti familiari e alle cittadinanze sono di competenza della Prefettura, ma resta centrale il ruolo della Questura per tutto ciò che riguarda l’ingresso e la permanenza degli stranieri, in particolare per coloro che richiedono forme di protezione.

Un elogio particolare va rivolto al personale dell’Ufficio Asilo. Gli operatori di questo settore dimostrano quotidianamente un’elevata competenza giuridica, unita a una rara capacità di ascolto e comprensione delle vicende personali di ciascun richiedente. In un ambito così delicato e complesso, dove alle norme si accompagnano storie di vulnerabilità e ricerca di tutela, l’approccio umano fa la differenza.

L’organizzazione dell’ufficio è improntata alla modernizzazione, anche grazie alla possibilità di prenotare gli appuntamenti online tramite il portale “PrenotaFacile”, evitando code e affollamenti e migliorando la qualità del servizio. Tuttavia, al di là degli strumenti digitali, ciò che davvero merita di essere sottolineato è la serietà con cui ciascun funzionario svolge il proprio compito, incarnando il volto giusto dell’amministrazione pubblica.

In tempi di disinformazione e polemiche, è fondamentale ricordare che esistono realtà istituzionali che operano ogni giorno nel rispetto della legge e della dignità delle persone. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna è una di queste: un esempio virtuoso di professionalità e umanità al servizio del bene comune.

Avv. Fabio Loscerbo

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