La tutela cautelare dell’integrazione sociale nella protezione speciale: decreto di sospensione – R.G. 4598-1/2025, Tribunale di Brescia, 29 aprile 2025
Con decreto del 29 aprile 2025, il Tribunale di Brescia ha
sospeso l’efficacia esecutiva di un provvedimento di rigetto di
domanda per protezione speciale, ravvisando l’esistenza del fumus
boni iuris e del periculum in mora, alla luce della
documentazione comprovante l’inserimento socio-lavorativo del
ricorrente. Il caso ribadisce la centralità del principio di
radicamento sociale ai fini della tutela cautelare del diritto al
soggiorno.
La decisione del Tribunale Ordinario di Brescia – Sezione specializzata in materia d’immigrazione – con decreto cautelare emesso nel procedimento R.G. 4598-1/2025, offre un’importante conferma dell’orientamento giurisprudenziale che riconosce il valore protettivo dell’integrazione sociale nell’ambito della protezione speciale, anche in sede cautelare.
Il ricorrente, cittadino marocchino stabilitosi in Italia nel 2020, aveva presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 286/1998, corredata da documentazione volta a dimostrare un percorso effettivo di integrazione sociale, abitativa e lavorativa.
Tra gli elementi rilevanti prodotti in giudizio figuravano:
contratto di locazione regolarmente registrato e certificato di residenza;
contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima impresa per cui aveva precedentemente lavorato a tempo determinato;
certificazione reddituale e previdenziale dimostrativa dell’autosufficienza economica.
Nonostante tali elementi, la Questura aveva rigettato l’istanza, decisione poi impugnata con richiesta contestuale di sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva.
Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione, evidenziando in particolare:
il fumus boni iuris, fondato sull’avvio e la prosecuzione di un rapporto lavorativo stabile a tempo indeterminato, nonché sulla documentazione che conferma l’integrazione del ricorrente nella realtà locale;
il periculum in mora, identificato nel concreto rischio di rimpatrio del ricorrente prima della definizione del giudizio di merito, con conseguente perdita del posto di lavoro e interruzione del processo di inserimento sociale.
Il provvedimento richiama gli artt. 19-ter e 5, comma 2, del D.Lgs. 150/2011, e si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai consolidato che considera la permanenza stabile e l’integrazione socio-lavorativa come parametri rilevanti per la concessione di misure cautelari.
Il decreto cautelare emesso dal Tribunale di Brescia riafferma la funzione protettiva dell’art. 19, comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione, in armonia con l’art. 8 della CEDU, riconoscendo tutela giurisdizionale immediata e concreta alla persona straniera che abbia stabilito un legame effettivo con il territorio nazionale. La decisione rafforza l’idea che l’integrazione costituisca non solo un fatto sociale, ma anche un valore giuridico idoneo a fondare pretese soggettive in sede cautelare e di merito.
Avv. Fabio Loscerbo