"Osservatorio Giuridico dell'Immigrazione", diretto dall'Avv. Fabio Loscerbo, è un blog dedicato all'analisi delle normative, giurisprudenza e politiche sull'immigrazione. Offre articoli e commenti su temi come protezione internazionale, ricongiungimenti familiari e permessi di soggiorno, con un focus su aggiornamenti legislativi e giuridici. Uno spazio per approfondire e comprendere le dinamiche migratorie con rigore e chiarezza.
حلقة جديدة متعددة اللغات من بودكاست «قانون الهجرة» متاحة الآن: تحويل تصريح الإقامة الموسمي والرقابة الإدارية
أصبحت حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة متاحة الآن، وهي مخصّصة لموضوع ذي أهمية قانونية وعملية كبيرة، يتمثل في تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي، وحدود التأخير في تقديم الطلب، والرقابة القضائية على عمل الإدارة، وذلك في ضوء أحدث اجتهادات المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا.
تتناول الحلقة قراراً قضائياً يقدّم توضيحات أساسية بشأن ممارسات مكاتب الهجرة الموحّدة، مع تركيز خاص على الضمانات الإجرائية، والتحقق من شرط 39 يوماً من العمل، ومفهوم «المعقولية» في تقديم طلب التحويل. كما يستبعد القرار صراحةً حالات الرفض الآلي والتفسيرات الشكلية البحتة من جانب الإدارة.
ولضمان أقصى قدر من الوصول والانتشار، نُشرت الحلقة بعدة لغات، وجميعها متاحة على Spreaker عبر الروابط التالية:
تندرج هذه المبادرة ضمن نشاط مستمر لـ التوعية القانونية يهدف إلى جعل قانون الهجرة مفهوماً لجمهور واسع ومتعدد اللغات، مع إبراز الأثر العملي للممارسات الإدارية على حقوق الأشخاص الأجانب.
Il Tribunale di Firenze e la protezione complementare dopo il decreto-legge 20/2023: continuità costituzionale, radicamento e funzione sistemica dell’integrazione
Abstract
Il decreto emesso dal Tribunale ordinario di Firenze in data 24 dicembre 2025, nell’ambito di un procedimento in materia di protezione internazionale e complementare, offre un contributo di particolare rilievo all’attuale dibattito sull’ambito applicativo della protezione complementare dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 20/2023, convertito con legge 50/2023. La decisione si colloca in una fase di riassestamento dell’istituto, segnata dall’abrogazione parziale dell’articolo 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione e dal conseguente ritorno a un modello interpretativo fortemente ancorato ai parametri costituzionali e convenzionali. L’analisi del provvedimento consente di mettere a fuoco il ruolo centrale del radicamento sociale e lavorativo e di interrogarsi sulle implicazioni sistemiche della protezione complementare nel quadro di una più ampia riflessione sul rapporto tra integrazione, permanenza sul territorio e politiche di rientro.
1. Inquadramento normativo e contesto della decisione
Il Tribunale di Firenze opera in un contesto normativo profondamente segnato dall’evoluzione discontinua della tutela umanitaria prima e della protezione speciale poi. Con la riforma del 2020, il legislatore aveva tipizzato una serie di criteri di valutazione della vita privata e familiare, successivamente ridimensionati dal decreto-legge 20/2023. Quest’ultimo intervento, pur incidendo sulla struttura dell’articolo 19, non ha tuttavia eliminato il nucleo essenziale della tutela derivante dagli obblighi costituzionali e internazionali, come chiaramente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
Il decreto in esame si inserisce in questo solco, riaffermando che la protezione complementare continua a rappresentare uno strumento di salvaguardia dei diritti fondamentali, anche in assenza di una tipizzazione legislativa rigida dei criteri di comparazione. Il giudice fiorentino valorizza, in particolare, la continuità tra l’assetto previgente alla riforma del 2020 e l’assetto attuale, richiamando l’elaborazione giurisprudenziale maturata in epoca anteriore e riaffermata dalla Corte di cassazione nel 2025.
2. La centralità del radicamento e della vita privata
Il cuore motivazionale del decreto risiede nella valutazione del radicamento del richiedente sul territorio nazionale. Il Tribunale procede a un’analisi puntuale degli indici di integrazione sociale, lavorativa e abitativa, ponendoli in relazione con il diritto al rispetto della vita privata tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’articolo 19 del testo unico immigrazione.
La decisione ribadisce che l’integrazione non è un dato meramente economico, ma un processo complesso che comprende la stabilità abitativa, la continuità lavorativa, la partecipazione alla vita sociale e la conoscenza della lingua. In tale prospettiva, il radicamento maturato anche nel tempo necessario all’esame delle domande di protezione maggiore non può essere considerato irrilevante o artificiale, ma costituisce un elemento strutturale della vita privata dello straniero.
3. Continuità giurisprudenziale e funzione sistemica della protezione complementare
Particolarmente significativa è la lettura che il Tribunale di Firenze offre dell’intervento del 2023. L’abrogazione di parte dell’articolo 19, comma 1.1, non viene interpretata come una compressione della tutela, bensì come una riduzione della tipizzazione normativa, che restituisce centralità al giudizio di proporzionalità e al bilanciamento caso per caso. In questo senso, la protezione complementare torna a svolgere una funzione di garanzia del sistema, assicurando l’effettività del diritto d’asilo costituzionale e degli obblighi convenzionali.
La decisione evidenzia come l’assenza di pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica e la dimostrata capacità di integrazione rendano sproporzionato l’allontanamento dello straniero, in quanto produttivo di una lesione grave e irreversibile della sua vita privata. Tale impostazione si colloca in linea di continuità con le pronunce delle Sezioni Unite del 2021 e con la più recente giurisprudenza di legittimità, confermando un orientamento interpretativo ormai consolidato.
4. Implicazioni prospettiche: integrazione, permanenza e politiche di rientro
Sul piano sistemico, il decreto di Firenze sollecita una riflessione più ampia sul rapporto tra protezione complementare e politiche migratorie. La tutela riconosciuta non si fonda su una logica emergenziale o assistenziale, ma sul riconoscimento di un percorso di integrazione effettiva. In questa prospettiva, la protezione complementare può essere letta come uno strumento che distingue tra chi ha costruito una vita privata stabile nel territorio nazionale e chi, al contrario, non ha intrapreso un reale percorso di inserimento.
Ne deriva un modello coerente con una visione orientata al futuro, nella quale l’integrazione diviene il discrimine giuridico per la permanenza, mentre il rientro nel paese di origine si configura come opzione legittima nei casi di mancato radicamento. Il decreto fiorentino, pur muovendosi nel perimetro strettamente giurisdizionale, contribuisce così a delineare un paradigma nel quale la protezione complementare non è in contraddizione con politiche di rientro ordinate, ma ne costituisce il necessario contrappeso garantista.
Conclusioni
Il decreto del Tribunale di Firenze del 24 dicembre 2025 rappresenta un tassello rilevante nella definizione dell’attuale fisionomia della protezione complementare. Esso conferma la perdurante centralità della tutela della vita privata e familiare, riafferma la continuità con la giurisprudenza precedente alle riforme più recenti e offre una chiave di lettura sistemica che valorizza l’integrazione come criterio giuridico fondamentale. La decisione si presta, pertanto, a essere assunta come riferimento per future applicazioni dell’istituto, in un quadro normativo che, pur mutato, continua a richiedere interpretazioni rigorose e coerenti con i principi costituzionali e convenzionali.
Comunicado de prensa – Publicación de nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración”
Se han publicado nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración”, dedicados a un tema de gran relevancia práctica y jurídica: la relación entre los antecedentes penales y la renovación del permiso de residencia, así como los límites de la discrecionalidad administrativa.
Los episodios toman como punto de partida una reciente decisión de la jurisdicción administrativa y abordan, con un lenguaje claro pero jurídicamente riguroso, una cuestión central en la práctica de las Jefaturas de Policía y en el contencioso en materia de inmigración: la imposibilidad de denegar un permiso de residencia sobre la base de automatismos, en ausencia de una valoración concreta, actual e individualizada de la supuesta peligrosidad social de la persona interesada.
El contenido ha sido publicado en varios idiomas, con el objetivo de llegar a un público amplio, incluidos ciudadanos extranjeros, profesionales del derecho y estudiosos de la materia.
El podcast “Derecho de la Inmigración” continúa así su labor de divulgación jurídica, con el objetivo de hacer accesibles los principios fundamentales de la materia sin renunciar al rigor técnico ni al análisis crítico de la práctica administrativa.
New Multilingual Episode of the Podcast “Immigration Law” Now Available: Seasonal Permit Conversion and Administrative Review
A new episode of the podcast Immigration Law is now online, focusing on a highly relevant legal and practical issue: the conversion of a seasonal residence permit, the limits of late filing, and judicial control over administrative action, in light of recent case law from the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna.
The episode examines a court decision that clarifies key aspects of Immigration Office practice, with particular attention to procedural guarantees, the assessment of the 39-day work requirement, and the concept of “reasonableness” in filing a conversion request. The ruling expressly rejects automatic refusals and purely formalistic interpretations by the administration.
To ensure maximum accessibility and outreach, the episode has been published in multiple languages, all available on Spreaker at the following links:
This initiative is part of an ongoing legal outreach effort aimed at making immigration law accessible to a broader, multilingual audience, while highlighting the concrete impact of administrative practices on the rights of foreign nationals.
Pubblicata la nuova puntata multilingue del podcast “Diritto dell’Immigrazione” sulla conversione del permesso stagionale
È online una nuova puntata del podcast Diritto dell’Immigrazione, dedicata a un tema di grande rilevanza pratica e giuridica: la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, i limiti della tardività e il controllo dell’azione amministrativa, alla luce della più recente giurisprudenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna.
L’episodio analizza una sentenza che chiarisce punti centrali nella prassi degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, soffermandosi sul rispetto del contraddittorio procedimentale, sulla verifica del requisito delle 39 giornate lavorative e sulla nozione di “ragionevolezza” nella presentazione della domanda di conversione, escludendo automatismi e letture meramente formalistiche.
Per favorire la massima accessibilità e diffusione, la puntata è stata pubblicata in più lingue, tutte disponibili su Spreaker ai seguenti link:
L’iniziativa rientra nell’attività di divulgazione giuridica volta a rendere comprensibili, anche a un pubblico non specialistico e multilingue, i principali snodi del diritto dell’immigrazione e dell’azione amministrativa, con particolare attenzione alle ricadute concrete sui diritti delle persone straniere.
Pubblicati nuovi episodi del podcast “Diritto dell’Immigrazione” in più lingue
Sono online nuovi episodi del podcast Diritto dell’Immigrazione, dedicati al tema dell’autorizzazione al rientro in Italia dopo l’espulsione, alla luce del parere del Consiglio di Stato reso nel dicembre 2025.
Il contenuto analizza in modo chiaro e rigoroso i limiti giuridici del rientro nel territorio nazionale dopo un provvedimento di espulsione, il carattere discrezionale dell’autorizzazione amministrativa e il ruolo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Un tema centrale per operatori del diritto, cittadini stranieri e per chi si occupa di immigrazione e diritto amministrativo.
Gli episodi sono stati pubblicati in più lingue, per raggiungere un pubblico internazionale:
Il podcast Diritto dell’Immigrazione continua così il suo lavoro di divulgazione giuridica, offrendo analisi fondate su atti ufficiali e orientamenti giurisprudenziali, con un linguaggio accessibile ma tecnicamente corretto.
Gli episodi sono disponibili su Spreaker e sulle principali piattaforme di ascolto.
Avv. Fabio Loscerbo Podcast Diritto dell’Immigrazione
Comunicato – Pubblicazione nuovi episodi del podcast “Diritto dell’Immigrazione”
Sono stati pubblicati nuovi episodi del podcast “Diritto dell’Immigrazione”, dedicati a un tema di particolare rilevanza pratica e giuridica: il rapporto tra precedenti penali e rinnovo del permesso di soggiorno, nonché i limiti della discrezionalità amministrativa.
Gli episodi prendono spunto da una recente decisione della giurisprudenza amministrativa e affrontano, con linguaggio chiaro ma rigoroso, una questione centrale nella prassi delle Questure e nel contenzioso in materia di immigrazione: l’impossibilità di fondare il diniego del titolo di soggiorno su automatismi, in assenza di una valutazione concreta, attuale e individualizzata della presunta pericolosità sociale.
Il contenuto è stato pubblicato in più lingue, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico ampio, inclusi cittadini stranieri, operatori del diritto e studiosi della materia.
Il podcast “Diritto dell’Immigrazione” prosegue così nel suo percorso di divulgazione giuridica, con l’obiettivo di rendere accessibili i principi fondamentali della materia, senza rinunciare al rigore tecnico e al confronto critico con la prassi amministrativa.
Revoca della cittadinanza italiana e falsità documentale: il potere di autotutela tra legalità e affidamento
Abstract Il contributo analizza il parere reso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato nell’adunanza del 4 dicembre 2025, relativo all’affare numero 669 del 2023, concernente l’annullamento in autotutela di un decreto di concessione della cittadinanza italiana ottenuto sulla base di documentazione risultata falsa. L’analisi si concentra sui presupposti applicativi dell’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, sui limiti del legittimo affidamento e sul rapporto tra falsità documentale e stabilità dello status civitatis.
1. Inquadramento della questione La cittadinanza italiana, pur rappresentando il punto di approdo di un procedimento amministrativo, non è sottratta ai principi generali dell’azione amministrativa. In particolare, essa resta esposta al potere di autotutela dell’Amministrazione quando emerga che il provvedimento concessorio sia stato adottato sulla base di una falsa rappresentazione dei presupposti di fatto. Il parere in esame si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a riaffermare la centralità del principio di legalità anche a fronte di posizioni soggettive consolidate nel tempo.
2. I fatti essenziali dell’affare Nel caso esaminato, il decreto di concessione della cittadinanza, adottato nel 2017, è stato successivamente annullato a seguito dell’accertamento della falsità dei certificati di nascita e del certificato penale prodotti dal richiedente. A distanza di anni, l’Amministrazione ha ritenuto insanabilmente viziata l’istruttoria originaria, procedendo al ritiro del provvedimento. Il ricorrente ha invocato il decorso del tempo, la buona fede e l’asserita violazione delle garanzie partecipative, proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
3. L’applicazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 Il Consiglio di Stato chiarisce che il limite temporale all’esercizio dell’autotutela non opera quando l’illegittimità del provvedimento derivi da una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al destinatario. In tali ipotesi, il decorso del tempo non consolida la posizione soggettiva, poiché nessun affidamento meritevole di tutela può sorgere da un vantaggio conseguito mediante documentazione falsa. La valutazione sull’interesse pubblico risulta, in questi casi, intrinseca alla necessità di rimuovere un atto viziato alla radice.
4. Falsità documentale e irrilevanza della distinzione materiale/ideologica Particolarmente significativo è il passaggio in cui il Consiglio di Stato esclude rilevanza alla distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica, nonché all’eventuale assenza di responsabilità penale del richiedente. Ciò che assume rilievo decisivo è l’oggettiva non veridicità dei documenti posti a fondamento del provvedimento favorevole, idonea a compromettere l’intero procedimento amministrativo.
5. Garanzie partecipative e comunicazione di avvio del procedimento La decisione affronta anche il tema delle garanzie procedimentali, affermando che la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando la partecipazione del privato non sia in grado di incidere sull’esito finale. In presenza di una falsità documentale accertata e non contestata nel suo dato oggettivo, l’apporto partecipativo non potrebbe condurre a una diversa determinazione dell’Amministrazione.
6. Considerazioni conclusive Il parere in commento conferma un orientamento rigoroso in materia di cittadinanza, riaffermando che lo status civitatis non può fondarsi su presupposti falsi e che la stabilità del rapporto giuridico è subordinata alla legittimità originaria del provvedimento. La pronuncia assume rilievo sistemico, poiché rafforza l’idea che l’integrazione giuridica dello straniero passi anche attraverso il rispetto delle regole procedimentali e della veridicità documentale, senza spazi per sanatorie di fatto fondate sul mero decorso del tempo.
Dichiarazione di trasparenza sulle fonti: Il presente contributo si basa esclusivamente sull’analisi del testo ufficiale del parere del Consiglio di Stato, pubblicato nella versione integrale indicata sopra. Non sono state elaborate massime né parafrasi del principio di diritto diverse da quanto desumibile direttamente dalla motivazione del provvedimento.
La protezione complementare dopo il decreto-legge 20/2023: continuità giurisprudenziale e tutela della vita privata e familiare nella recente giurisprudenza di merito
Abstract
Il contributo esamina un recente decreto reso da un Tribunale ordinario, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, con cui è stato riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione complementare ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 286 del 1998. Il provvedimento, pronunciato all’esito di un giudizio nel quale il ricorrente ha rinunciato alle forme di protezione “maggiori”, offre lo spunto per una riflessione sistematica sul regime giuridico della protezione complementare dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 20 del 2023, convertito dalla legge 50 del 2023, e sul ruolo centrale della giurisprudenza, in particolare di legittimità, nel riempire di contenuto una clausola normativa volutamente elastica. Il decreto è consultabile integralmente nella pubblicazione Calameo al seguente indirizzo: https://www.calameo.com/books/00807977541b94e1f7da1
1. Premessa
La protezione complementare rappresenta oggi uno degli snodi più delicati del diritto dell’immigrazione italiano. Essa si colloca in una zona di confine tra il diritto costituzionale d’asilo, gli obblighi internazionali assunti dallo Stato e le scelte di politica legislativa in materia di controllo dei flussi migratori. Il decreto in commento si inserisce in questo contesto, offrendo una ricostruzione argomentata della disciplina vigente e, soprattutto, un esempio di applicazione concreta dei criteri elaborati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
2. Il quadro normativo dopo il decreto-legge 20/2023
Il Tribunale muove da una ricognizione puntuale dell’evoluzione dell’articolo 19 del Testo Unico sull’immigrazione. Dopo la riforma del 2020, che aveva tipizzato i criteri di valutazione della tutela della vita privata e familiare, il decreto-legge 20 del 2023 ha inciso nuovamente sulla disposizione, abrogando alcune parti del comma 1.1. Tale intervento, tuttavia, non ha eliminato la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero, che continua a trovare fondamento negli obblighi costituzionali e convenzionali, in particolare nell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il decreto evidenzia come la disciplina vigente imponga all’interprete un ritorno a criteri di valutazione di matrice giurisprudenziale, superando la fase di maggiore tipizzazione normativa introdotta nel 2020. In questa prospettiva, la protezione complementare non viene svuotata di contenuto, ma riaffidata alla funzione di bilanciamento del giudice.
3. Il ruolo della giurisprudenza di legittimità
Particolare rilievo assume il richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha chiarito come la riforma del 2023 non abbia determinato un arretramento della tutela dei diritti fondamentali dello straniero. Il decreto valorizza l’orientamento secondo cui la protezione complementare può essere riconosciuta quando il radicamento sul territorio nazionale sia tale da rendere l’allontanamento sproporzionato rispetto agli interessi pubblici perseguiti.
In questo senso, il giudice di merito richiama espressamente il principio del bilanciamento e della proporzionalità, già elaborato in epoca anteriore dalla giurisprudenza sulla protezione umanitaria, riaffermando la continuità sistematica tra le diverse stagioni normative.
4. La valutazione del radicamento e della vita privata
Il cuore motivazionale del provvedimento è rappresentato dalla valutazione in concreto della vita privata del ricorrente. Il Tribunale procede a un’analisi complessiva e non frammentata degli indici di integrazione: durata della permanenza in Italia, inserimento lavorativo stabile, autonomia economica, conoscenza della lingua, relazioni sociali e capacità di vivere al di fuori del sistema di accoglienza.
Tali elementi vengono letti come espressione di una vita privata consolidata, la cui lesione, in assenza di esigenze imperative di ordine o sicurezza pubblica, non risulta compatibile con l’articolo 8 della CEDU. Il ritorno nel Paese di origine viene valutato non in astratto, ma in relazione al concreto rischio di sradicamento e di compromissione significativa delle condizioni di vita raggiunte in Italia.
5. Considerazioni conclusive
Il decreto conferma che la protezione complementare, anche dopo il decreto-legge 20 del 2023, rimane uno strumento essenziale di tutela dei diritti fondamentali dello straniero. L’assenza di criteri normativi rigidi non comporta un vuoto di protezione, ma richiede un esercizio responsabile della funzione giurisdizionale, fondato sui parametri costituzionali, convenzionali e giurisprudenziali.
In questa prospettiva, il provvedimento si colloca nel solco di una interpretazione orientata alla continuità e alla razionalità del sistema, riaffermando che l’integrazione effettiva e il radicamento sociale non sono dati marginali, ma elementi centrali nel giudizio di legittimità dell’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.
La protezione complementare dopo il decreto-legge 20/2023: continuità giurisprudenziale e tutela della vita privata e familiare nella recente giurisprudenza di merito
Abstract
Il contributo esamina un recente decreto reso da un Tribunale ordinario, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, con cui è stato riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione complementare ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 286 del 1998. Il provvedimento, pronunciato all’esito di un giudizio nel quale il ricorrente ha rinunciato alle forme di protezione “maggiori”, offre lo spunto per una riflessione sistematica sul regime giuridico della protezione complementare dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 20 del 2023, convertito dalla legge 50 del 2023, e sul ruolo centrale della giurisprudenza, in particolare di legittimità, nel riempire di contenuto una clausola normativa volutamente elastica. Il decreto è consultabile integralmente nella pubblicazione Calameo al seguente indirizzo: https://www.calameo.com/books/00807977541b94e1f7da1
1. Premessa
La protezione complementare rappresenta oggi uno degli snodi più delicati del diritto dell’immigrazione italiano. Essa si colloca in una zona di confine tra il diritto costituzionale d’asilo, gli obblighi internazionali assunti dallo Stato e le scelte di politica legislativa in materia di controllo dei flussi migratori. Il decreto in commento si inserisce in questo contesto, offrendo una ricostruzione argomentata della disciplina vigente e, soprattutto, un esempio di applicazione concreta dei criteri elaborati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
2. Il quadro normativo dopo il decreto-legge 20/2023
Il Tribunale muove da una ricognizione puntuale dell’evoluzione dell’articolo 19 del Testo Unico sull’immigrazione. Dopo la riforma del 2020, che aveva tipizzato i criteri di valutazione della tutela della vita privata e familiare, il decreto-legge 20 del 2023 ha inciso nuovamente sulla disposizione, abrogando alcune parti del comma 1.1. Tale intervento, tuttavia, non ha eliminato la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero, che continua a trovare fondamento negli obblighi costituzionali e convenzionali, in particolare nell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il decreto evidenzia come la disciplina vigente imponga all’interprete un ritorno a criteri di valutazione di matrice giurisprudenziale, superando la fase di maggiore tipizzazione normativa introdotta nel 2020. In questa prospettiva, la protezione complementare non viene svuotata di contenuto, ma riaffidata alla funzione di bilanciamento del giudice.
3. Il ruolo della giurisprudenza di legittimità
Particolare rilievo assume il richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha chiarito come la riforma del 2023 non abbia determinato un arretramento della tutela dei diritti fondamentali dello straniero. Il decreto valorizza l’orientamento secondo cui la protezione complementare può essere riconosciuta quando il radicamento sul territorio nazionale sia tale da rendere l’allontanamento sproporzionato rispetto agli interessi pubblici perseguiti.
In questo senso, il giudice di merito richiama espressamente il principio del bilanciamento e della proporzionalità, già elaborato in epoca anteriore dalla giurisprudenza sulla protezione umanitaria, riaffermando la continuità sistematica tra le diverse stagioni normative.
4. La valutazione del radicamento e della vita privata
Il cuore motivazionale del provvedimento è rappresentato dalla valutazione in concreto della vita privata del ricorrente. Il Tribunale procede a un’analisi complessiva e non frammentata degli indici di integrazione: durata della permanenza in Italia, inserimento lavorativo stabile, autonomia economica, conoscenza della lingua, relazioni sociali e capacità di vivere al di fuori del sistema di accoglienza.
Tali elementi vengono letti come espressione di una vita privata consolidata, la cui lesione, in assenza di esigenze imperative di ordine o sicurezza pubblica, non risulta compatibile con l’articolo 8 della CEDU. Il ritorno nel Paese di origine viene valutato non in astratto, ma in relazione al concreto rischio di sradicamento e di compromissione significativa delle condizioni di vita raggiunte in Italia.
5. Considerazioni conclusive
Il decreto conferma che la protezione complementare, anche dopo il decreto-legge 20 del 2023, rimane uno strumento essenziale di tutela dei diritti fondamentali dello straniero. L’assenza di criteri normativi rigidi non comporta un vuoto di protezione, ma richiede un esercizio responsabile della funzione giurisdizionale, fondato sui parametri costituzionali, convenzionali e giurisprudenziali.
In questa prospettiva, il provvedimento si colloca nel solco di una interpretazione orientata alla continuità e alla razionalità del sistema, riaffermando che l’integrazione effettiva e il radicamento sociale non sono dati marginali, ma elementi centrali nel giudizio di legittimità dell’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.
Protezione complementare, vita privata e limiti al potere di allontanamento: nota a Tribunale Ordinario di Bologna, sentenza 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025
Abstract La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025, offre un contributo di particolare rilievo all’elaborazione giurisprudenziale in materia di protezione complementare ex articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286. La decisione chiarisce la portata del diritto al rispetto della vita privata e familiare quale limite sostanziale al potere amministrativo di diniego e di allontanamento, ribadendo la natura di diritto soggettivo della tutela quando risulti accertato un radicamento effettivo nel territorio nazionale. L’analisi si sofferma sui criteri di valutazione dell’integrazione, sul principio di proporzionalità e sul regime transitorio applicabile alle istanze presentate anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20.
1. Inquadramento normativo della protezione complementare
La protezione complementare trova il proprio fondamento nell’articolo 19, commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione, come riformulato dal decreto-legge 21 ottobre 2020, numero 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, numero 173. La norma ha ampliato in modo significativo l’area di tutela, ancorando il divieto di respingimento ed espulsione non soltanto al rischio di persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti, ma anche alla salvaguardia del diritto al rispetto della vita privata e familiare, in coerenza con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
In tale prospettiva, la protezione complementare si configura come strumento residuale ma autonomo, volto a intercettare situazioni in cui l’allontanamento forzato dal territorio nazionale determinerebbe una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali della persona, pur in assenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.
2. Il caso deciso dal Tribunale Ordinario di Bologna
Con la sentenza in commento, il Tribunale Ordinario di Bologna è stato chiamato a valutare la legittimità di un diniego di protezione complementare fondato su un giudizio negativo circa il grado di integrazione sociale della richiedente, espresso dalla Commissione territoriale e recepito dall’autorità questorile.
Il Collegio ha ricostruito in modo analitico il percorso di vita della ricorrente, valorizzando elementi quali la lunga permanenza in Italia, la stabilità del nucleo familiare, la frequenza scolastica dei figli, l’attività lavorativa, seppur caratterizzata da discontinuità, e l’autonomia abitativa. Tali circostanze sono state considerate nel loro insieme, secondo una valutazione complessiva e non frammentaria, idonea a restituire la dimensione reale del radicamento maturato nel territorio nazionale.
3. Vita privata, integrazione e principio di proporzionalità
Uno dei profili più significativi della decisione risiede nell’interpretazione estensiva della nozione di vita privata, intesa come rete di relazioni sociali, affettive e professionali che concorrono a definire l’identità personale dell’individuo. In questa prospettiva, l’integrazione non viene concepita come un traguardo ideale o assoluto, bensì come un processo dinamico, dimostrabile attraverso ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà sociale italiana.
Il Tribunale richiama espressamente il principio di proporzionalità, evidenziando come l’interferenza dello Stato nella vita privata e familiare dello straniero possa ritenersi legittima soltanto in presenza di concrete e attuali esigenze di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. In mancanza di tali presupposti, l’allontanamento dal territorio nazionale si traduce in una compressione ingiustificata dei diritti fondamentali, incompatibile con l’articolo 8 CEDU e con la stessa ratio dell’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione.
4. Regime transitorio e disciplina applicabile
Particolarmente rilevante è il richiamo al regime transitorio previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20, convertito dalla legge 5 maggio 2023, numero 50. Il Tribunale ribadisce che, per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, continua ad applicarsi la disciplina previgente, con conseguente riconoscimento di un permesso di soggiorno di durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Tale precisazione assume un valore sistematico, poiché contrasta prassi amministrative tese ad applicare retroattivamente la normativa più restrittiva, in violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento.
5. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna del 12 dicembre 2025, ruolo generale 13822 del 2025, si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e contribuisce a rafforzare l’idea della protezione complementare come diritto soggettivo pieno, azionabile in sede giurisdizionale. La decisione conferma che il giudizio sull’integrazione deve essere sostanziale e individualizzato e che l’Amministrazione non può limitarsi a valutazioni stereotipate o meramente formali.